Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2155 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, l’inerzia dell’amministrazione integra inadempimento e giustifica la fissazione di un termine per l’adempimento, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa utile al pagamento. Al commissario dirigente dello stesso Ministero non spetta alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla con accredito delle somme spettanti, per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il Ministero non si è costituito in giudizio. La sentenza era stata notificata presso la sede dell’ente e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza che l’amministrazione vi desse esecuzione, tanto da rendere necessaria la pronuncia del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza posta a fondamento del ricorso è stata notificata presso la sede dell’ente ed è passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario presso il Tribunale di Messina. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato. Il TAR ha conseguentemente dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore che non è parte del giudizio. Il termine per l’adempimento è stato fissato in 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà procedere, su richiesta della parte corredata dalla dichiarazione di perdurante inottemperanza, alla allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme.
Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. L’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, facendo poi pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
Quanto al compenso, il TAR ha escluso che il commissario vi abbia diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da costante giurisprudenza amministrativa. Le spese del giudizio, liquidate equitativamente in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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