Quote TFR alla previdenza complementare e intervento del Fondo di garanzia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1935 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le quote di TFR che il datore di lavoro ha omesso di versare al Fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore non assumono natura previdenziale, perché il vincolo di destinazione non si attua: si scioglie il contratto di mandato e il lavoratore conserva, verso il datore, un credito di natura retributiva. In caso di cessione d’azienda, in tale debito subentra il cessionario ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., tenuto ad adempiere nei medesimi termini. Ne consegue che l’intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 non può essere richiesto per il fallimento del cedente, quando il rapporto prosegue con il datore cessionario: difetta il presupposto della sottoposizione dell’attuale datore di lavoro a una delle procedure concorsuali previste dalla disciplina.

Il Fatto

Due lavoratori avevano chiesto la condanna dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento in favore del Fondo di previdenza complementare Fonchim degli importi corrispondenti alle quote di pensione integrativa trattenute e non versate dal datore di lavoro, poi fallito.

Il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte d’appello di Venezia, in riforma, le aveva rigettate. I lavoratori ricorrono per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992.

La Motivazione della Corte

I due motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente e rigettati. La Corte muove dalla qualificazione delle somme: il credito al TFR accantonato con finalità di destinazione alla previdenza complementare ha origine retributiva, ma assume natura previdenziale nel momento in cui il vincolo di destinazione si attua, cioè con il versamento al Fondo.

Se il datore non versa le quote al Fondo prescelto dal lavoratore, il vincolo non si attua, il contratto di mandato si scioglie e il lavoratore riacquista la piena disponibilità di quelle risorse. Egli vanta quindi, verso il datore, un credito di natura retributiva. La Corte richiama sul punto il proprio recente orientamento (Sez. lav. n. 11198 del 2024, che riprende Sez. lav. n. 18477 del 2023).

Nel debito così individuato, in caso di cessione d’azienda, subentra il datore cessionario per effetto dell’art. 2112 cod. civ., obbligato ad adempiere nei medesimi termini. Non è quindi invocabile il Fondo di garanzia per il fallimento del cedente: manca il presupposto della sottoposizione dell’attuale datore cessionario, con cui il rapporto prosegue, a una delle procedure concorsuali richiamate dalla disciplina.

Tale presupposto è considerato indefettibile dal legislatore per il sorgere del diritto alle prestazioni del Fondo. L’INPS, per salvaguardare la finalità istituzionale del Fondo che gestisce, può contestarlo senza essere vincolato dal provvedimento di ammissione al passivo né da eventuali accordi derogatori, validi solo inter partes (richiamata Sez. lav. n. 34292 del 2024). L’insussistenza di quel presupposto è dirimente e sostiene la conformità a diritto della decisione impugnata. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni e il recente intervento chiarificatore, e con condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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