Proroga dei rapporti di collaborazione e continuità della struttura tecnica di missione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22715 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga ex lege dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa della struttura tecnica di missione di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 163 del 2006, la previsione dell’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014 non può essere interpretata nel senso di escludere dal beneficio i contratti scaduti il giorno precedente l’entrata in vigore della legge. Il riferimento normativo ai rapporti “in essere” va letto alla luce della finalità dichiarata di garantire la continuità delle attività in corso, con prevalenza della mens legis sul criterio meramente letterale. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che censuri un’argomentazione svolta ad abundantiam, priva di effetti sul dispositivo.

Il Fatto

Alcuni lavoratori avevano stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze della Struttura tecnica di missione, con scadenza fissata al 31 dicembre 2014. Essi chiedevano il pagamento dei compensi maturati nel periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, sostenendo che i contratti fossero stati prorogati ex lege dall’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014.

Il Ministero, con nota del 10 giugno 2015 e sulla base di un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, aveva invece disposto la cessazione dei rapporti, ritenendo la norma di proroga inapplicabile. Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello di Roma avevano rigettato la domanda, distinguendo tra il periodo in cui la prestazione era stata effettivamente resa e quello successivo. I lavoratori ricorrevano quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina cinque motivi. I primi tre censurano la valorizzazione, da parte del giudice di appello, di una circostanza di fatto relativa all’esistenza di altri contratti interessati dalla proroga, dedotta dal Ministero solo in secondo grado. La Corte li dichiara inammissibili, perché investono un mero passaggio argomentativo svolto ad abundantiam, e non la ratio decidendi fondata sul tenore letterale della legge. Richiama sul punto Cass. Sez. 1, n. 18429 del 2022, secondo cui è inammissibile il motivo che censuri un’argomentazione non incidente sul dispositivo.

Il quarto motivo, che prospetta una diversa interpretazione dell’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014 in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ., è invece ritenuto fondato. La Corte richiama il precedente Cass. Sez. L, n. 27851 del 2023 e intende dargli continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Il percorso argomentativo muove dal dato testuale della norma, che si riferisce ai “rapporti” e non ai “contratti” in essere. L’espressione “in essere” non va isolata, ma letta insieme alla finalità dichiarata dal legislatore, cioè garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione. Tale finalità rende evidente l’esigenza sottesa alla proroga e consente di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al criterio letterale.

La Corte osserva che il solo impiego del criterio letterale non consente di superare l’ambiguità insita nella disposizione, richiamando in tal senso Cass. Sez. 3, n. 21465 del 2018. L’accoglimento del quarto motivo rende superfluo l’esame della questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata con il quinto mezzo. La sentenza impugnata va quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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