Mansioni superiori del non dirigente nella dirigenza sanitaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16134 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di lavoro pubblico, il principio secondo cui non è configurabile lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ., presuppone la posizione di un soggetto già inserito nel ruolo dirigenziale. Diversa è l’ipotesi del dipendente privo della qualifica dirigenziale che, in fatto, assuma le superiori funzioni: in tal caso trova applicazione l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non rilevando il mancato espletamento della procedura concorsuale, l’assenza di un atto formale di assegnazione, né la mancata previa fissazione degli obiettivi, che incide solo sul diritto alla retribuzione di risultato.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’I.R.C.C.S. Ospedale Oncologico di Bari inquadrata nella qualifica di collaboratore amministrativo, aveva svolto funzioni dirigenziali dal gennaio 2007 al settembre 2010 come responsabile dell’area gestione risorse umane, in sostituzione del responsabile e fino alla copertura del posto. Aveva chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze retributive.
La Corte d’appello di Bari aveva accolto il gravame dell’Istituto e respinto la domanda, ritenendo inapplicabili al rapporto l’art. 2103 cod. civ. e l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, e applicabile invece la disciplina dell’art. 18 del C.C.N.L. dell’area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., che esclude la configurabilità delle mansioni superiori nelle sostituzioni endo-dirigenziali, con previsione di una speciale indennità. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale dell’ambito applicativo dell’art. 18 del C.C.N.L. dirigenza sanitaria. Il ragionamento della Corte territoriale muoveva dal presupposto che il rapporto della ricorrente fosse riconducibile alla disciplina dettata per la dirigenza, con conseguente esclusione delle mansioni superiori in ragione del ruolo e del livello unico.
La Corte rileva che tale impostazione è viziata all’origine. Il principio invocato dalla sentenza impugnata — l’inconfigurabilità delle mansioni superiori nell’ambito del ruolo unico — presuppone la posizione di un soggetto già inserito nel ruolo unico dirigenziale. Situazione affatto diversa è quella di un collaboratore professionale di cat. D del C.C.N.L. del comparto sanità, dunque di un dipendente privo della qualifica dirigenziale, che di fatto assuma le superiori funzioni.
In questa differente evenienza si applica il consolidato principio secondo cui l’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte richiama sul punto un proprio precedente in termini — Cass. Sez. L n. 2695 del 29.01.2024 — relativo a ipotesi di svolgimento di funzioni dirigenziali da parte di collaboratore di cat. D dipendente di una ASL.
L’applicazione della norma non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale di assegnazione, né dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi: quest’ultima rileva, eventualmente, solo per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato, secondo il richiamato Cass. Sez. L n. 30811 del 28.11.2018. Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato, con assorbimento del secondo, dedotto per motivazione apparente. La sentenza è cassata sul motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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