Proroga indennità mobilità: presupposti e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25015 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga dell’indennità di mobilità prevista dall’art. 5, comma 17, d.l. n. 299/1994 presuppone che il lavoratore sia titolare di trattamento di mobilità in corso nel primo semestre del 1994. Il diverso presupposto della proroga contemplata dall’art. 5, comma 4, d.l. n. 299/1994, che opera in relazione ai lavoratori di cui all’art. 7, comma 5, legge n. 223/1991, deve essere specificamente allegato. Il ricorso per cassazione che si limiti a invocare la norma senza dedurre i presupposti fattuali, né la loro prospettazione nel giudizio di merito, è inammissibile per genericità. Il motivo che censuri una sentenza fondata su doppia ratio decidendi diviene privo di interesse una volta respinto il motivo relativo alla prima ragione.

Il Fatto

Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dell’indennità di mobilità per il periodo dal 13.10.1993 al 31.12.1995, dopo averla percepita per un periodo precedente. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia, rigettava la domanda.

Il giudice di appello riteneva non spettasse la proroga del trattamento per il biennio richiesto. Da un lato, l’art. 5, comma 17, d.l. n. 299/1994 estendeva il trattamento a chi ne era già in godimento nel 1994, mentre il lavoratore aveva percepito l’indennità solo fino al 12.10.1993. Dall’altro, mancava la domanda amministrativa di proroga. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi; l’istituto previdenziale resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché pongono la stessa questione, sono infondati. La Corte d’appello ha applicato l’art. 5, comma 17, d.l. n. 299/1994 ed ha escluso che la proroga legislativamente prevista operasse nel caso concreto, non essendo il lavoratore titolare di trattamento in essere nel 1994.

La decisione è conforme al costante orientamento di legittimità, richiamato dalla Corte, secondo cui la proroga dell’art. 5, comma 17, d.l. n. 299/1994 richiede che il lavoratore sia titolare di trattamento di mobilità in corso al primo semestre del 1994 (Cass. n. 13989/2000, Cass. n. 15822/2003). Tale condizione non ricorreva nel caso esaminato.

Il ricorrente invocava però una norma diversa, il comma 4 dello stesso art. 5 d.l. n. 299/1994, che prevede una proroga in relazione al termine dell’art. 7, comma 5, legge n. 223/1991. Tale disposizione riguarda una specifica categoria di lavoratori: coloro che abbiano compiuto 50 anni al 3.12.1992 e che abbiano lavorato nelle aree di cui al comma 2 dell’art. 7, ricomprese negli interventi a sostegno del Mezzogiorno.

Il ricorso non allega che sussistessero i presupposti fattuali richiesti dall’art. 7, comma 5, né che tali presupposti fossero stati dedotti dinanzi al giudice di merito. Sotto questo profilo il ricorso è inammissibile per genericità. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha respinto la domanda di proroga per assenza dei presupposti dettati dall’art. 5, comma 17, d.l. n. 299/1994.

Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata si fonda su doppia ratio decidendi: la non spettanza della proroga e l’assenza di domanda amministrativa. Respinto il motivo che censura la prima ragione, viene meno l’interesse all’impugnazione del secondo, restando ferma la sentenza in base alla prima (Cass. n. 15399/2018, Cass. n. 5102/2024). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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