Inammissibile il vizio di motivazione che chiede la rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 19538 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Con la formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza di merito. Il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., oppure all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. Non integra il vizio deducibile la critica al procedimento logico seguito dal giudice di merito nella valutazione delle prove, perché essa sottende una rivalutazione delle prove, inibita in sede di legittimità. Il mancato esame di singoli elementi istruttori non configura di per sé il fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.

Il Fatto

A seguito del controllo della dichiarazione annuale di una contribuente, titolare di ditta individuale, l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile per l’anno d’imposta 2006, disconoscendo costi per l’importo di € 59.300,00, sull’assunto che le prestazioni fatturate fossero genericamente descritte e difettassero del requisito dell’inerenza.

L’avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse in parte le ragioni della contribuente, riducendo le pretese erariali. La sentenza fu appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che annullò integralmente l’atto impositivo, ritenendo ininfluente l’incongruità e l’antieconomicità prospettate dall’Ufficio e rilevando che l’Amministrazione non aveva allegato elementi da cui desumere l’inutilità dei costi, né riscontri della loro incongruità rispetto all’attività d’impresa esercitata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui la ricorrente denuncia l’omesso esame dei fatti addotti per dimostrare l’inattendibilità della documentazione esibita a sostegno della deduzione dei servizi di logistica fatturati, fatti qualificati come decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.

Il motivo è dichiarato inammissibile. Il Collegio ricostruisce l’ambito della censura dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. a opera dell’art. 54, primo comma, lett. b), d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. Non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà o insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza.

Fuori da tali ipotesi, il vizio di motivazione è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e le successive n. 23828 del 2015 e n. 23940 del 2017. Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non ha dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel caso concreto, il Collegio osserva che la difesa dell’Ufficio muove da un concetto di inerenza ancorato a principi di antieconomicità e congruità dei costi di natura prevalentemente quantitativa, in contrasto con l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, orientata a valorizzare un significato di tipo qualitativo, che prescinde da valutazioni utilitaristiche o quantitative. La Corte richiama in proposito una serie di precedenti, tra cui Cass. n. 450 del 2018, n. 14579 del 2018, n. 18904 del 2018, n. 30030 del 2018, n. 30366 del 2019, n. 30024 del 2021, n. 11324 del 2022 e n. 24880 del 2022.

Su questa base, la censura non denuncia un fatto storico omesso, ma il procedimento logico seguito dal giudice di merito nell’esame delle prove per giungere alla decisione. Si tratta di una critica che esula dal perimetro del vizio di motivazione e che sottende una rivalutazione delle prove, inibita in sede di legittimità. Il ricorso è dunque respinto e la soccombenza della ricorrente è regolata nelle spese processuali, liquidate in favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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