Concordato fallimentare: chiusura del fallimento prima dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. I n. 13337 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato fallimentare, la chiusura del fallimento è subordinata, ai sensi dell’art. 130, secondo comma, l. fall., alla definitività del decreto di omologazione e alla presentazione del rendiconto di gestione predisposto dal curatore, senza che rilevi l’avvenuta esecuzione del piano concordatario. Una volta intervenuti tali presupposti, gli adempimenti esecutivi del concordato e la liquidazione dei beni proseguono al di fuori della procedura giudiziale, sotto la vigilanza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori secondo l’art. 136 l. fall. La ultrattività degli organi fallimentari non è limitata ai fini dell’art. 118, secondo comma, l. fall., ma si estende alle attività di esecuzione del concordato, conservandone la legittimazione anche processuale.

Il Fatto

Una società, assuntrice del concordato fallimentare di altra società, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il reclamo, ai sensi dell’art. 26 l. fall., contro il decreto del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato la chiusura del fallimento della società debitrice per concordato fallimentare.

La corte territoriale aveva fondato la decisione sulla definitività del decreto di omologazione e sull’avvenuta approvazione del conto della gestione, ritenendo irrilevante la circostanza che il curatore avesse segnalato la necessità di verificare le modifiche dello stato passivo in vista del riparto finale. La società reclamante censura tale lettura, sostenendo che la chiusura presuppone l’integrale esecuzione del piano.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal dato normativo dell’art. 130, secondo comma, l. fall., che individua due sole condizioni per la chiusura del fallimento dopo il concordato: la definitività del decreto di omologazione e il rendiconto di gestione predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 116 l. fall. Nel caso concreto entrambe risultano fatti non contestati, sicché il decreto di chiusura è stato legittimamente emesso.

La Corte richiama, nel precedente regime normativo, la Cass. Sez. I n. 20977 del 27/11/2012, confermando che la verifica delle condizioni di chiusura non ammette margini di opinabilità per gli organi della procedura e per i creditori, trattandosi di adempimenti necessitati per il curatore.

Quanto alla nota informativa con cui il curatore aveva prospettato ulteriori verifiche sullo stato passivo, il Collegio la ritiene irrilevante: si tratta di attività che proseguono al di fuori della procedura giudiziale e che ineriscono alla fase negoziale successiva all’omologa. La chiusura del fallimento, dunque, non impedisce il completamento della liquidazione dei beni e il pagamento dei creditori secondo il piano approvato.

Il fondamento di tale lettura è individuato nell’art. 136 l. fall., che dopo l’omologazione attribuisce al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori il compito di sorvegliare l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. A conferma, la Corte richiama sul punto la Cass. Sez. I n. 16040 del 21/07/2011, quanto alla persistenza della legittimazione processuale del curatore.

Ne deriva una nozione ampia di ultrattività degli organi fallimentari, non circoscritta alle ipotesi dell’art. 118, secondo comma, l. fall., ma estesa alle attività ancora da compiersi per l’esecuzione del concordato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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