Proroghe demaniali disapplicate e decadenza della concessione per abusi edilizi (TAR Campania n. 2065 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono disapplicate dal giudice amministrativo e dalle amministrazioni, comprese quelle comunali, perché contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. La decadenza della concessione per cattivo uso del bene demaniale e per inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge o dal titolo costitutivo, ai sensi degli artt. 47, lett. b ed f, cod. nav. e dell’art. 01, comma 2 ter, del d.l. n. 400/1993, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e si risolve in un provvedimento vincolato, una volta accertati i relativi presupposti. Ne segue che la sopravvenuta scadenza della concessione determina la carenza di interesse a coltivare l’impugnazione degli atti di sanatoria delle opere abusive.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di uno stabilimento balneare con ristorante-bar su un’area demaniale ubicata in una nota località turistica costiera. Dopo il definitivo accertamento giurisdizionale dell’abusività delle opere realizzate, il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione e aveva intimato lo sgombero e la riconsegna dell’area, revocando altresì le autorizzazioni commerciali per l’esercizio dell’attività di somministrazione.
La società impugnava la determina di decadenza, gli atti di sgombero e la revoca dei titoli annonari, proponendo poi più ordini di motivi aggiunti avverso i successivi atti che avevano respinto la SCIA in sanatoria e le istanze di accertamento di conformità urbanistico-edilizia. Il Comune resisteva, eccependo l’inammissibilità dei gravami per carenza di interesse e violazione del principio ne bis in idem rispetto al giudicato formatosi sull’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione del diritto vivente unionale e nazionale in materia di concessioni demaniali. Richiamate la sentenza Promoimpresa della Corte di giustizia e la pronuncia Comune di Ginosa, nonché gli arresti dell’Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, il Collegio ribadisce che le proroghe legislative automatiche sono tamquam non essent e devono essere disapplicate. Anche le più recenti disposizioni che hanno differito i termini di efficacia delle concessioni, e gli atti di indirizzo con cui l’amministrazione ha disposto una proroga sine die, non sfuggono alla regola disapplicativa.
Su tale premessa, il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti. Al momento dell’adozione della determina di decadenza la concessione era soggetta al regime di proroga con termine finale al 31 dicembre 2023, cosicché la sua sopravvenuta irrimediabile scadenza ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente al mantenimento del rapporto concessorio. La medesima scadenza determina la carenza di legittimazione e di interesse a proporre i successivi motivi aggiunti avverso gli atti declinatori della sanatoria, essendo venuto meno il titolo di disponibilità dell’area.
Il Collegio accoglie inoltre l’eccezione di violazione del ne bis in idem. Il giudicato formatosi sull’ordinanza di demolizione copre il dedotto e il deducibile, comprese le questioni che ne costituiscono premessa logica ed essenziale. Le censure volte a contestare l’abusività edilizia risultano pertanto inammissibili, dovendo semmai essere fatte valere con il rimedio della revocazione.
Nel merito, il Tribunale esclude ogni margine discrezionale in capo al Comune. In materia di art. 47 cod. nav., una volta accertati i presupposti decadenziali, il provvedimento è vincolato, con esclusione di bilanciamenti tra interesse pubblico ed esigenze del concessionario. L’art. 01, comma 2 ter, del d.l. n. 400/1993 conferma tale doverosità in presenza di gravi violazioni edilizie. Il Collegio confuta inoltre la tesi della sanatoria parziale, ribadendo che la valutazione degli abusi richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere e che non è ammessa una regolarizzazione parcellizzata. Quanto al c.d. decreto Salva Casa, il suo effetto conservativo non può spingersi oltre il perimetro dell’attività sanzionatoria amministrativa, arrestandosi di fronte al giudicato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono dunque respinti, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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