Silenzio devolutivo della Soprintendenza e obbligo del Comune di concludere il procedimento (TAR Campania n. 2060 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Decorsi inutilmente i 90 giorni per il rilascio del parere vincolante della Soprintendenza nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, l’inerzia dell’autorità statale è qualificabile come silenzio inadempimento con effetto devolutivo: il Comune, quale amministrazione ugualmente competente, resta titolare del potere-dovere di provvedere motivatamente sull’istanza. Il termine perentorio di 180 giorni per la conclusione del procedimento non è interrotto dall’adozione di un atto meramente interlocutorio o soprassessorio. L’omessa conclusione del procedimento con provvedimento espresso integra violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, ed è accertabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno presentato al Comune un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per un cambio di destinazione d’uso con opere su un immobile sottoposto a vincolo. L’ufficio comunale ha trasmesso la richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza, che non ha reso alcun riscontro entro il termine perentorio di 90 giorni. Le interessate hanno allora diffidato il Comune a concludere il procedimento.

Con una nota, il Comune ha comunicato di non potersi determinare sulla domanda in assenza del parere della Soprintendenza, pur attestando il superamento del termine. Le ricorrenti hanno impugnato il silenzio e la nota interlocutoria, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nuova istanza mirerebbe a riaprire un diniego paesaggistico divenuto definitivo; il Ministero della Cultura ha depositato una nota di improcedibilità della Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte. Poiché la legge non attribuisce al silenzio alcun significato provvedimentale, né di assenso né di diniego, esso va qualificato come silenzio inadempimento, avverso il quale il privato può esperire l’ordinaria tutela.

Su questa base il Tribunale accoglie la tesi dell’effetto devolutivo. Decorso inutilmente il termine perentorio di 90 giorni per il parere, la Soprintendenza decade dal potere di conformare la determinazione finale dell’ente procedente. Il Comune conserva quindi il potere-dovere di provvedere autonomamente e motivatamente sull’istanza. La soluzione si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004, che per l’autorizzazione ordinaria prevede che l’amministrazione competente provveda comunque sulla domanda quando il Soprintendente non abbia reso il parere.

Il Collegio esclude poi che l’atto comunale impugnato possa valere a interrompere l’inerzia. Secondo la giurisprudenza richiamata, la funzione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, codificata negli artt. 31 e 117 c.p.a., è ottenere una decisione espressa sulla pretesa del privato. Solo un provvedimento con valenza dispositiva conclude il procedimento; non basta un atto interlocutorio, soprassessorio o endoprocedimentale. La nota comunale è dunque inidonea a definire il procedimento, tuttora pendente.

Nel caso concreto, il termine di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza era scaduto. Il Comune, in virtù del dovere di leale collaborazione e dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, avrebbe dovuto provvedere tempestivamente. Il silenzio serbato è illegittimo, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è accolto e il Comune è condannato a definire il procedimento entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; in caso di ulteriore inerzia, la parte potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza comunale, mentre sono compensate verso l’amministrazione statale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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