Assegno di sede ai supplenti all estero pari ai docenti di ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7479 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di personale scolastico all’estero, l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine. Si tratta di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero.

Il Fatto

Un docente supplente, in servizio presso una sede scolastica italiana all’estero per un periodo limitato, agisce per ottenere la corresponsione dell’assegno di sede nella stessa misura prevista per i docenti di ruolo inviati all’estero. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’appello di Roma respinge il gravame, escludendo la lamentata discriminazione e qualificando l’emolumento come non retributivo, volto a compensare il disagio del trasferimento, attenuato per il supplente destinato a restare all’estero per un tempo limitato.

Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi, entrambi per violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Il Ministero resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione dell’art. 58 d.P.R. n. 18/1967 e degli artt. 651 e 658 del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la norma sull’assegno di sede non distingue tra personale di ruolo e non di ruolo e che la contrattazione collettiva non poteva ridurre l’emolumento dei supplenti a una sola quota variabile.

Il secondo motivo richiama la direttiva 1999/70/CE e l’Accordo quadro allegato, oltre agli artt. 640, 651 e 658 del d.lgs. n. 297/1994 e agli artt. 77 e ss. e 106 del CCNL 29.11.2007, contestando la giustificazione della diversità di trattamento.

La Corte tratta unitariamente i motivi per connessione logica e giuridica e li accoglie, richiamando il principio enunciato da Cass. n. 12369/2020 e ribadito da Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112, 40360 del 2021, nonché da Cass. n. 9396 del 2022 e da Cass. n. 17501 del 2023. A queste pronunce rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Le condizioni di impiego comprendono anche gli istituti non strettamente retributivi e la disparità può essere giustificata solo da elementi di differenziazione inerenti alle modalità di espletamento della prestazione. Tali elementi non sussistono nella specie: il mancato superamento del concorso pubblico non integra una condizione oggettiva idonea a fondare il trattamento preferenziale.

Il Collegio esclude quindi che ricorra alcuna ragione oggettiva, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro, così come interpretata dalla CGUE 20 giugno 2019, C-72/18. Il controricorso non prospetta argomenti idonei a rimettere in discussione l’orientamento consolidato.

La sentenza impugnata, che da quel principio si è discostata, è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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