Notifica del ricorso per cassazione: onere probatorio e sanatoria (Cass. civ. n. 29479/2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ricorso per cassazione, il ricorrente deve provare il regolare perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti di tutte le parti, incluse quelle rimaste intimate, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per la notificazione a soggetti irreperibili o con residenza incerta. In mancanza della prova della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa o del rinnovo della notificazione, il giudice può disporre la sospensione del procedimento e assegnare un termine per la rinnovazione della notifica, ex art. 291 c.p.c., al fine di garantire il contraddittorio.
Il Fatto
In un giudizio avente ad oggetto la nullità di una delibera assembleare condominiale di approvazione di nuove tabelle millesimali, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda di una condomina, dichiarando nulla la delibera per mancanza dell’unanimità dei consensi, ritenendo il regolamento di natura contrattuale. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 578/2019, rigettava il gravame del Condominio, ritenendo assorbente la mancata prova dei presupposti per la modifica delle tabelle. Il Condominio proponeva ricorso per cassazione, notificato a tutte le parti. Tuttavia, nei confronti di alcuni condomini rimasti intimati, non risultava attestata in atti la prova del regolare perfezionamento della notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (notifica a soggetti irreperibili).
La Motivazione della Corte
La Cassazione, in sede di esame preliminare, rileva d’ufficio il difetto di prova della regolare notificazione del ricorso a due condomini, che risultano intimati nel giudizio di legittimità. La Corte osserva che, per il perfezionamento della notifica nei confronti di soggetti che non hanno eletto domicilio o che risultano irreperibili, il ricorrente deve dimostrare l’avvenuta esecuzione della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., che prevede la consegna di copia dell’atto al pubblico ministero o al sindaco, con successiva raccomandata informativa, e la produzione della ricevuta di ritorno. Nel caso di specie, dagli atti non emerge il deposito della ricevuta della raccomandata informativa, né la rinnovazione della notifica. La Corte rileva che il contraddittorio non risulta integralmente costituito, e che tale omissione potrebbe determinare l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie. Pertanto, la Corte dispone che il ricorrente provveda, entro un termine assegnato, a depositare la prova della regolare notifica o a rinnovare la notifica stessa, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., sospendendo nel frattempo ogni decisione sul merito del ricorso. La Corte adotta così un’ordinanza interlocutoria, riservando la decisione finale all’esito del perfezionamento della notifica.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della regolarità della notifica a tutti i destinatari: l’avvocato del ricorrente per cassazione, prima del deposito del ricorso, deve accertarsi di avere provato il perfezionamento della notifica nei confronti di tutte le parti, anche di quelle che non si sono costituite. In particolare, per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c., deve essere depositata la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa, pena la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio.
- Rinnovazione della notifica in caso di incompletezza: se il giudice rileva la mancanza di prova della notifica, l’avvocato del ricorrente deve, entro il termine assegnato, rinnovare la notifica nei confronti delle parti intimate, depositando la relativa documentazione, al fine di sanare il vizio e consentire la prosecuzione del giudizio. In caso di inottemperanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
- Eccezione di nullità della notifica da parte degli intimati: l’avvocato del controricorrente che intenda eccepire la nullità della notifica del ricorso per cassazione per mancato rispetto delle forme prescritte (ad es., mancata raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 c.p.c.) deve sollevare la questione tempestivamente, anche se la parte rimane intimata, al fine di far valere il difetto di contraddittorio e chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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