Risarcimento del danno da lesione del rapporto familiare al convivente (Cass. civ. n. 15532/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale è risarcibile anche in favore del convivente more uxorio che abbia costituito una stabile famiglia allargata con la vittima e i suoi familiari, a condizione che sia dimostrata l’esistenza di un legame affettivo e solidale effettivo e continuativo.
Il pregiudizio causato dalla grave menomazione di un familiare può essere provato per presunzioni, valorizzando elementi come la stretta parentela, la convivenza, l’età della vittima e dei congiunti, la gravità delle lesioni e la durata dell’invalidità, che, secondo un criterio di normalità sociale, fanno ritenere che i familiari abbiano subito una sofferenza.
La motivazione della sentenza che rigetta la domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto familiare deve essere effettiva e percepibile, esplicitando le ragioni per le quali gli elementi addotti dalla parte sono stati ritenuti insufficienti, generici o inconferenti, e non può limitarsi a un’asserzione apodittica, pena la sua nullità per motivazione apparente.
Il giudice di merito, nel valutare la richiesta di prova testimoniale, deve indicare le ragioni per le quali le circostanze dedotte sono da ritenere irrilevanti ai fini della prova del danno, non potendo limitarsi a una generica affermazione di inconferenza.
Il Fatto
A seguito di un grave sinistro stradale del 7 luglio 2011, una giovane donna riportò lesioni gravissime che comportarono la parziale amputazione della gamba sinistra. I familiari, tra cui il marito della madre (convivente e padre dei fratelli della vittima), convennero in giudizio la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Milano riconobbe il risarcimento in favore della vittima, della madre, del marito e del padre della vittima, ma non in favore di altri familiari.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 514 del 2022, in parziale accoglimento dell’appello, riconobbe il danno non patrimoniale al fratello minore della vittima (€ 25.000,00), valorizzando la convivenza, l’età, la gravità delle lesioni e i trasferimenti abitativi, ma negò il risarcimento al ricorrente (marito della madre e padre dei fratelli), ritenendo che le sue allegazioni fossero prive di “elementi concreti diversi e ulteriori” e che la prova testimoniale richiesta fosse irrilevante e generica. Il ricorrente propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei criteri in materia di prova presuntiva e la contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello apparente e insufficiente. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 28989/2019; n. 11212/2020; n. 7748/2020; n. 23300/2024) secondo cui il danno da lesione del rapporto familiare è risarcibile anche in favore di conviventi che abbiano costituito una stabile famiglia allargata, potendo la prova del pregiudizio essere fornita per presunzioni, sulla base di elementi oggettivi quali il legame parentale, la convivenza e la gravità delle lesioni.
La Corte censura la sentenza impugnata perché, pur avendo riconosciuto il danno al fratello minore sulla base di elementi (convivenza, età, gravità delle lesioni, trasferimenti abitativi), ha negato il risarcimento al ricorrente senza fornire una spiegazione logica della diversità di trattamento. La Corte d’Appello si è limitata ad affermare, in modo assertivo, che le allegazioni del ricorrente erano prive di “elementi concreti diversi e ulteriori” e che la prova testimoniale era “inconferente e affetta da genericità”, senza indicare quali fossero gli elementi concreti mancanti o perché le circostanze capitolate fossero irrilevanti. Tale motivazione non consente di comprendere il percorso logico seguito e non permette il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio, integrando un’ipotesi di motivazione apparente.
La Cassazione sottolinea che il giudice di merito, nel valutare la prova per presunzioni, deve esplicitare le ragioni per cui gli elementi addotti dalla parte sono ritenuti idonei o inidonei a fondare un ragionamento inferenziale. Nel caso del ricorrente, la Corte d’Appello ha omesso di spiegare perché gli stessi elementi che avevano portato al riconoscimento del danno al fratello (convivenza, lesioni gravi, trasferimenti) non fossero sufficienti a dimostrare il pregiudizio anche del nuovo componente del nucleo familiare, che condivideva la stessa vita e le stesse sofferenze. Parimenti, non ha motivato il rigetto della richiesta di prova testimoniale, limitandosi a una generica affermazione di inconferenza. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione, fornendo una motivazione effettiva e conforme ai principi enunciati.
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