Inammissibile il ricorso che non si confronta con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 32530 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, si limiti a reiterare le doglianze già proposte nel giudizio di merito. Il sindacato di legittimità non può convertirsi in un diverso e non consentito esame del merito, quando il ricorrente non aggredisca le ragioni poste a fondamento della decisione. La parte che deduca la violazione di legge ex art. 2043 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ. deve dimostrare l’erroneità della motivazione, non riproporre la pretesa risarcitoria già respinta.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto nel 2000 un finanziamento pubblico agevolato ex legge n. 488/1992, pari al 75 per cento dell’investimento per un’industria conserviera. Il provvedimento concessorio veniva poi revocato. La società impugnava la revoca davanti al TAR di Salerno, che con sentenza passata in giudicato accoglieva il ricorso e ripristinava le agevolazioni.

Il ripristino avveniva però solo nel 2008, con un’interruzione del programma di finanziamento di tre anni. La società agiva allora per il risarcimento del danno da ritardo, chiedendo il danno emergente per i macchinari acquistati e il lucro cessante. Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda, ritenendo legittimo il provvedimento e il ritardo imputabile alla stessa attrice, inerte per tre anni. La Corte di appello di Salerno confermava. La società ricorreva in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per il nesso di connessione. Con il primo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., lamentando la contraddittorietà della motivazione d’appello: il Ministero era ritenuto corretto nel non ripristinare il contributo malgrado la sospensiva del TAR, mentre alla società si imputava di non essersi attivata subito in ottemperanza.

Con il secondo e il terzo motivo si deducevano la violazione dell’art. 2043 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ. La ricorrente sosteneva che la quantificazione del danno risultava accertata dalla perizia estimativa in atti, per l’esclusione di fatto della società dal mondo imprenditoriale, e chiedeva una liquidazione secondo equità, con riguardo al lucro cessante.

La Corte rileva che con ciascun motivo la parte si limita a reiterare le doglianze già proposte nel giudizio di merito, tanto sull’autonomia del giudizio risarcitorio rispetto a quello amministrativo — autonomia pacificamente riconosciuta dai giudici di merito — quanto sulla pretesa del risarcimento per il colpevole ritiro del provvedimento favorevole, ritenuta motivatamente infondata.

Non sussiste, quindi, né la violazione di legge con riferimento all’art. 2043 cod. civ., né l’omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, per un verso, ha ritenuto l’addebito verso la pubblica amministrazione del tutto sfornito di fondamento, potendosi attribuire il ritardo all’inerzia della stessa ricorrente; per altro verso, ha affermato che le conclusioni della C.T.U. davano conto dell’inesistenza di documentazione idonea a comprovare che i macchinari e le attrezzature acquistate non avessero alcun valore al momento del ripristino del contributo.

I motivi, eccentrici rispetto alla reale motivazione della sentenza, si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in sede di legittimità un diverso e non consentito esame del merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La Corte non provvede sulle spese, stante la mancata difesa degli intimati, e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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