Nessun diritto di segreteria ai segretari comunali distaccati presso AGES e SSPAL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17930 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali utilizzati presso l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale non include i diritti di segreteria. Le parti sociali, prevedendo all’art. 48-bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 che in tale ipotesi spetta il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, richiamato dall’art. 37, comma 1, dello stesso c.c.n.l., hanno presupposto la disciplina legale statale, che correla l’erogazione dei diritti di segreteria all’effettivo esercizio della funzione presso l’ente locale e alla riscossione dei diritti da parte di quest’ultimo. Ne consegue che l’emolumento spetta solo nei casi di utilizzo come segretario supplente o reggente presso enti locali. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva: è pertanto nulla, per contrasto con norma imperativa, la transazione che riconosca un trattamento economico non dovuto.

Il Fatto

Un segretario comunale, già titolare di una sede di segreteria, era stata utilizzata dapprima presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e poi presso la Sezione Regionale Campania dell’AGES. Per tale periodo aveva chiesto al Ministero dell’Interno il pagamento dei diritti di segreteria, pari a euro 22.609,10, riferiti agli anni dal 2002 al 2009.

Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Napoli l’aveva invece accolta, ritenendo le somme dovute in forza di una transazione tra le parti del 7.12.2007, non revocabile in autotutela, e osservando in ogni caso che al segretario utilizzato proveniente da una sede di segreteria spettasse la retribuzione comprensiva dei diritti di segreteria ai sensi dell’art. 48-bis del c.c.n.l. 16 maggio 2001. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto le eccezioni di inammissibilità della controricorrente. Quanto alla mancata produzione del CCNL di categoria, richiama il principio risalente, già affermato dalle Sezioni Unite n. 21558/2009 e confermato da Sez. L n. 6958/2014 e Sez. L n. 12869/2023, secondo cui i contratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni non richiedono l’assolvimento dell’onere di produzione ex art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in ragione della loro specificità, del regime di pubblicità e del controllo contabile.

Nel merito, i motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte dà continuità al principio di diritto enunciato da Sez. L n. 32232 del 2021: il trattamento economico dei segretari utilizzati presso l’Agenzia o la Scuola non include i diritti di segreteria, poiché le parti sociali hanno presupposto la disciplina legale che correla l’erogazione all’effettivo esercizio della funzione presso l’ente locale e alla riscossione dei diritti da parte di quest’ultimo.

Da tali considerazioni, assorbenti di ogni altro argomento, discende che al segretario in regime di disponibilità competono i diritti di segreteria solo quando sia utilizzato come segretario supplente o reggente presso enti locali, e non quando sia adibito ad altri compiti, come le attività dell’Agenzia stessa o gli incarichi presso la Scuola. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 14673/2022, con oneri a carico dell’ente presso cui il segretario presta servizio.

Poiché l’emolumento oggetto della conciliazione non spetta ai segretari utilizzati, risulta fondata anche la censura del terzo motivo: il riconoscimento, sia pure attraverso una transazione, di un trattamento economico non dovuto conduce a nullità per contrasto con norma imperativa. La Corte richiama Cass. n. 17226 del 2020, Cass. n. 14890 del 2023 e Cass. n. 11645 del 2021: l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva e l’atto deliberativo negoziale della P.A. è nullo ove non conforme alla stessa.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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