Illegittimità del provvedimento non basta: serve la prova del danno risarcibile (TAR Calabria n. 209 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., l’azione di condanna proposta a seguito dell’azione di annullamento richiede la verifica di tutti gli elementi dell’illecito: condotta, evento dannoso, colpa e nesso di causalità. In base all’art. 2697 c.c., recepito dall’art. 64 c.p.a., chi agisce deve fornire la prova rigorosa e circostanziata dei fatti costitutivi della domanda. I danni risarcibili sono perimetrati all’arco temporale in cui i provvedimenti illegittimi hanno effettivamente dispiegato i propri effetti, non alle vicende successive.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale di allevamento zootecnico, chiede il risarcimento dei danni subiti a causa di un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura e di un ordine di chiusura dell’attività adottato dal Comune, entrambi annullati con sentenza passata in giudicato.
Dopo la sospensione cautelare e l’annullamento definitivo, il ricorrente agisce ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., quantificando i danni in una somma complessiva ripartita tra danni economici, perdita di chance e perdita di contributi comunitari. Si costituiscono il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo, il Comune e la Camera di Commercio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Camera di Commercio, che accoglie. Poiché il ricorrente non aveva evocato l’Ente camerale nel giudizio di annullamento, i danni lamentati non possono essere causalmente ricondotti all’annotazione nel repertorio, estranea al perimetro di quel giudizio. La funzione ancillare dell’azione risarcitoria rispetto all’azione di annullamento impedisce di scrutinare condotte non coperte dalla pronuncia di illegittimità.
Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce la cronologia: dopo la notifica dei provvedimenti, l’ordinanza cautelare ne sospese l’efficacia e la sentenza di annullamento si saldò senza soluzione di continuità con il passaggio in giudicato. Trattandosi di atti a carattere oppositivo, il provvedimento cautelare era auto-esecutivo, non richiedendo alcuna ulteriore attività provvedimentale per ripristinare lo status quo ante. Ne deriva che i danni eventualmente risarcibili vanno perimetrati al solo periodo di efficacia degli atti, dalla notifica fino all’adozione dell’ordinanza cautelare.
Su questa base, i dati della consulenza tecnica di parte non costituiscono adeguata allegazione né sufficiente prova. La stima del fatturato medio è resa labile dal fatto che il decremento era già in corso prima dell’interdittiva, passando da un valore elevato nel 2021 a uno sensibilmente inferiore nel 2022. Per il lucro cessante, il ricorrente omette il dato reale dell’ultimo anno e, seguendo il proprio metodo, si otterrebbe addirittura un aumento degli utili nel 2023.
Quanto alla perdita di chance, non risulta provata la risoluzione del contratto di soccida, né che essa sia intervenuta nell’arco temporale di efficacia dei provvedimenti. Il danno di immagine è del tutto generico, in assenza di elementi che dimostrino un minimo di strepitus fori. La revoca dei contributi regionali, infine, non è riconducibile alle amministrazioni evocate, provenendo da un ente distinto e autonomo, e i relativi atti hanno comunque cessato efficacia dopo l’ordinanza e la sentenza. La comunicazione bancaria di chiusura dei conti è irrilevante, essendo datata fuori dal periodo considerato e priva di nesso dimostrato. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione quanto alle altre parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.