Ottemperanza per la Carta elettronica del docente: obbligo di esecuzione e nomina del Commissario ad acta (TAR Lazio n. 12336 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è strumento ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscano il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In presenza dell’allegato inadempimento dell’Amministrazione, che non fornisca chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, la pretesa del creditore deve trovare accoglimento, senza che i presupposti del diritto riconosciuto possano essere sindacati in sede di ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza, nell’accogliere il ricorso, fissa il termine per l’adempimento e nomina fin da ora il Commissario ad acta, che provvederà in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia; la condanna alle penalità di mora può essere invece differita a una eventuale successiva fase, in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare applicazione alla statuizione e a corrispondere le spese di lite.
La sentenza, notificata ai fini esecutivi, era passata in giudicato. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alle statuizioni di condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era regolarmente passato in giudicato e che, dalla sua notificazione all’Amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come modificato. Ha quindi affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul debitore l’onere di provare l’adempimento, il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente.
La sentenza da eseguire ha riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico per gli anni scolastici indicati, e i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendo l’Amministrazione limitarsi a dare corso a quanto statuito dal giudice del lavoro. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte ricorrente. Il Tribunale ha invece ritenuto di non disporre, allo stato, le penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva fase in caso di perdurante inadempimento. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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