Falso materiale del pubblico ufficiale posizione sovraordinata non esclude dolo (Cass. pen. Sez. V n. 26353 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, non è richiesto l’animus nocendi vel decipiendi, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri. Tale consapevolezza deve essere rigorosamente provata e non può essere presunta, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza o negligenza dell’agente. L’esclusione del dolo non può fondarsi su una prospettazione meramente ipotetica e disancorata da elementi istruttori. La posizione sovraordinata dell’agente rispetto agli altri dipendenti dell’ufficio non è indice di leggerezza, ma semmai attesta la piena consapevolezza dell’assenza della delega a sottoscrivere e, dunque, la volontarietà della contraffazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 17 settembre 2025, ha assolto un dipendente comunale dal reato di cui all’art. 477 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. All’imputato si contestava di avere, quale pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, rilasciato in più occasioni certificati anagrafici apponendovi la firma di un altro soggetto, titolare della qualifica di ufficiale dell’anagrafe.

Il Tribunale, pur ritenendo provata la materiale sottoscrizione dei certificati con la firma altrui, ha escluso il dolo, ravvisando una condotta dettata da leggerezza in ragione del ruolo di affiancamento, supporto e formazione dei dipendenti dell’ufficio anagrafe rivestito dall’imputato. Avverso tale pronuncia il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 477 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, in quanto connessi, ritenendo fondato il ricorso. Il punto di partenza è la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito: era stato accertato che l’imputato, dipendente comunale con incarico di affiancamento e formazione del personale dell’ufficio anagrafe, aveva rilasciato certificati apponendovi non la firma propria, ma quella dell’ufficiale dell’anagrafe delegato dal Sindaco. Era altresì accertato che l’imputato non era titolare di analoga delega e non era quindi legittimato a firmare le certificazioni.

Su queste premesse la sentenza impugnata aveva escluso il dolo, ritenendo che la firma fosse stata falsificata per leggerezza, nel convincimento di rivestire un ruolo sovraordinato rispetto agli altri addetti. La Corte ha qualificato tale motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica: la ricostruzione sull’insussistenza dell’elemento psicologico risulta meramente ipotetica, disancorata da elementi istruttori e in contrasto con i principi di legittimità.

Il Collegio ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, per il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, non è richiesto l’animus nocendi vel decipiendi, essendo sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza della immutatio veri, che deve però essere provato. Il reato è escluso quando il falso derivi da semplice leggerezza o negligenza, ma tale evenienza non ricorre quando le complessive condizioni in cui la condotta è stata posta in essere consentano di ritenere che la immutatio veri sia stata compiuta consapevolmente e per realizzare un determinato risultato. Sul punto la Corte ha richiamato i propri precedenti Sez. I n. 27230 del 2020, Sez. V n. 17929 del 2020 e Sez. III n. 30862 del 2015.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto illogico che il ruolo sovraordinato dell’imputato fosse assunto a indice di semplice leggerezza: proprio quella posizione attestava il contrario, essendo egli senz’altro consapevole di non avere la delega a sottoscrivere i certificati e apponendo per tale motivo la firma di un soggetto diverso, con ciò operando una contraffazione. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

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