Continuazione in executio: obbligo di verifica della contiguità spazio-temporale (Cass. pen. Sez. I n. 28015 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione che nega il vincolo deve dimostrare, con motivazione ancorata alle emergenze processuali, l’insussistenza di un disegno criminoso unitario. Non è sufficiente addurre l’eterogeneità tipologica dei reati quando le condotte risultano commesse in un contesto di contiguità spaziale e temporale, poiché tale dato impone una verifica giurisdizionale approfondita, non sostituibile da argomentazioni assertive né da indici meramente presuntivi.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al Tribunale di Macerata, quale Giudice dell’esecuzione, per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati da cinque sentenze irrevocabili: due pronunciate dal Tribunale di Grosseto, due dalla Corte di appello di Ancona e una dallo stesso Tribunale di Macerata.

L’istanza veniva rigettata sull’assunto dell’eterogeneità delle modalità esecutive delle condotte criminose. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., valorizzando la correlazione tra i fatti e l’omogeneità del contesto esecutivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce innanzitutto i criteri consolidati in materia. Le violazioni unificabili devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con progettazione originaria di una serie individuata di illeciti, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali. Il programma non va confuso con una generica concezione di vita fondata sul crimine, espressione semmai penalizzata da recidiva, abitualità e professionalità nel reato, secondo un parametro opposto a quello del favor rei sotteso alla continuazione.

La verifica della preordinazione non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali, ma richiede la dimostrazione che i reati siano stati concepiti ed eseguiti in un programma unitario.

Su queste basi, la Corte condivide il diniego opposto ai reati sub a) e c): essi riguardavano un furto aggravato e un falso ideologico, commessi in luoghi e in un arco temporale ampiamente distanti, con eterogeneità esecutiva inconciliabile con l’unicità del disegno.

Diverse sono le conclusioni per i reati sub b), d) ed e). Il Tribunale si era limitato ad affermare in termini assertivi che le condotte non erano espressione di un disegno preordinato, senza confrontarsi con la contiguità spaziale e temporale che le connotava: più fatti risultavano commessi nella stessa giornata e nello stesso contesto sequenziale, in un quadro astrattamente assimilabile.

Tale carenza integra il vizio di motivazione. Il Giudice dell’esecuzione, in presenza di quei dati circostanziali, era tenuto a una verifica approfondita, volta a escludere che la contiguità potesse fondare la preordinazione criminosa dedotta, non potendo questa essere smentita con argomentazioni svincolate dalle emergenze processuali.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati: l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sui capi b), d) ed e), e rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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