Prova del DNA e doppia conforme: ricorso inammissibile per manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. II n. 6208 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme di condanna, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello si integrano a vicenda in un risultato organico ed inscindibile, con la conseguenza che il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento, di tale macroscopica evidenza da imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazione e compendio probatorio. L’elemento acquisito mediante comparazione del DNA, valorizzato ai fini della responsabilità, può costituire prova piena, senza necessità di ulteriori elementi convergenti. La rinnovazione dell’istruttoria in appello è istituto di carattere eccezionale, esperibile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, parzialmente riformando solo il trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como nei confronti del ricorrente per rapina pluriaggravata e detenzione abusiva di armi. Secondo i giudici di merito, l’imputato si era introdotto nell’abitazione di due anziani coniugi, travisato da un passamontagna e impugnando un grosso coltello, impossessandosi di una somma di denaro con minaccia e violenza.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi, incentrati sul giudizio di responsabilità per la rapina. Ha censurato il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, le modalità degli accertamenti genetici, la mancata assunzione delle osservazioni tecniche di un genetista, la valutazione delle dichiarazioni di un teste e il mancato rispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa della doppia conformità della decisione di condanna. Le motivazioni dei due gradi di merito, fondendosi, costituiscono una sola entità, tanto più quando i giudici di appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice. Da ciò deriva un limite rigoroso alla deducibilità del travisamento della prova: esso è prospettabile solo se entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento, di evidenza macroscopica.
Sul piano della prova scientifica, la Corte ricorda che l’esito della comparazione del DNA può costituire prova piena, tale da rendere infinitesimale la possibilità di errore, senza necessità di ulteriori elementi convergenti. Nel caso di specie, sulla mannaia abbandonata sul luogo del delitto erano state isolate tracce riconducibili all’imputato e alle stesse vittime, con il che l’arma era stata usata nelle fasi salienti del delitto.
Le censure sulle modalità degli accertamenti sono state giudicate generiche e non supportate da una consulenza tecnica di segno contrario: la difesa non aveva nominato alcun consulente in fase di incidente probatorio, mentre il consulente del Pubblico ministero aveva spiegato che l’esito era certo con entrambi i metodi, discontinuo e continuo. La Corte esclude pertanto profili di inutilizzabilità della prova scientifica o di violazione del contraddittorio.
Quanto alla mancata audizione del genetista indicato dalla difesa, la Corte rileva che si trattava di soggetto non inserito nella lista testi e che non aveva partecipato all’accertamento tecnico. Le sue osservazioni erano state comunque riferite al dibattimento dal consulente difensivo, e il consulente del Pubblico ministero le aveva confutate con una integrazione di consulenza. La rinnovazione dell’istruttoria in appello è istituto eccezionale, censurabile solo a fronte di lacune o manifeste illogicità su punti di decisiva rilevanza.
Un secondo accertamento genetico ha corroborato la condanna: su una felpa ritrovata occultata in uno stabile, l’imputato aveva ammesso essere propria, erano stati isolati il suo profilo sul colletto e il DNA di una delle vittime su una traccia ematica. La convergenza di due autonome prove scientifiche dello stesso segno non poteva essere una coincidenza. A ciò si aggiungono le immagini delle telecamere, la mancanza di un alibi e gli ulteriori riscontri valorizzati dai giudici di merito, con i quali il ricorso non si confronta. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.