Continuità in executivis: onere allegativo del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 7 n. 18194 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. richiede, come in fase di cognizione, un’approfondita verifica circa l’effettiva programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo, almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale costituiscono solo indizi rivelatori, non sufficienti da soli a dimostrare un’unica deliberazione di fondo. La distanza temporale tra i fatti fa presumere, salvo prova contraria, l’assenza di un disegno unitario. Il giudice ha l’onere di verificare la continuazione per gruppi solo se l’interessato abbia allegato specificamente tale evenienza, enucleando i singoli gruppi e gli indici rivelatori.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva istanza dinanzi alla Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione. L’istanza era rigettata dal giudice a quo.
Avverso tale provvedimento, il condannato ricorreva per cassazione deducendo, con unico motivo, la mancata considerazione dell’unicità del disegno criminoso, attesa l’omogeneità delle condotte e il ravvicinato arco temporale di commissione. Lamentava, inoltre, l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della continuazione per gruppi, ossia tra quei reati temporalmente più vicini. Nella memoria depositata veniva altresì dedotto lo stato di tossicodipendenza del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione richiama il principio per cui il riconoscimento della continuazione esige, anche in executivis, una rigorosa verifica dell’effettiva programmazione dei reati, ancorandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo. L’omogeneità dei reati e la contiguità spazio-temporale sono solo indici che non consentono di per sé di ritenere i fatti frutto di un’unica deliberazione di fondo, come chiarito da Sez. 3, n. 3111 del 2013.
La valutazione degli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso spetta al giudice di merito con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e congrua, senza vizi logici.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha correttamente evidenziato la notevole distanza temporale tra i reati, commessi in un arco di diversi anni, elemento decisivo per escludere l’unicità del disegno, essendo emersa una programmazione criminale indeterminata e temporalmente indefinita.
La Corte ribadisce che, in caso di reati commessi a distanza temporale, si presume, salvo prova contraria, che i fatti successivi non fossero programmati al momento del primo, citando Sez. 4, n. 34756 del 2012 e Sez. 1, n. 3747 del 2009. Quanto alla continuazione per gruppi, la verifica è doverosa solo se l’interessato abbia dedotto l’evenienza, allegando gli indici rivelatori; nel caso, tale allegazione era assente sia nell’istanza introduttiva sia nel ricorso.
In relazione allo stato di tossicodipendenza, la Corte ricorda che l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. impone una valutazione specifica del requisito, ma nel caso di specie l’ordinanza impugnata ha motivatamente escluso una documentabile relazione tra le condotte e la condizione tossicomanica. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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