Inammissibile il ricorso per questioni non devolute in appello (Cass. pen. Sez. 1 n. 13267 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È incompatibile la circostanza aggravante dei futili motivi con l’attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d’animo contrastanti. In sede di legittimità non sono deducibili questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, con conseguente inammissibilità del ricorso. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, essendo sufficiente il riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha condannato l’imputato per il delitto di tentato omicidio, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante dei futili motivi e rideterminando la pena in anni sei di reclusione. La ricostruzione dei fatti si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa, di alcuni testimoni, sulle immagini della videosorveglianza e sulle certificazioni mediche relative alle lesioni riportate dalla vittima, colpita da tre coltellate all’uscita di un locale.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea esclusione dell’attenuante della provocazione, la mancata verifica d’ufficio della qualificazione giuridica del fatto e la motivazione apparente in punto di trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Quanto al primo, ha richiamato il principio per cui l’aggravante dei futili motivi è incompatibile con l’attenuante della provocazione, richiamando il precedente di Sez. 1, n. 13740 del 2020. Il giudice d’appello, non essendo stato investito del punto relativo all’aggravante, non avrebbe potuto esaminarlo senza violare i limiti della propria cognizione; il giudizio di sproporzione della condotta aggressiva è stato comunque motivato in modo adeguato e non illogico.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha affermato che la rinuncia al motivo di appello concernente la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio non consente la proposizione di un motivo di ricorso sul tema. Ha richiamato il principio per cui «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione», citando Sez. 5, n. 28514 del 2013 e Sez. 2, n. 29707 del 2017. Ha altresì rilevato che la Corte territoriale, pur preso atto della rinuncia, ha comunque motivato condividendo la ricostruzione operata in primo grado.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso ogni carenza motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio. I profili fattuali indicati dal ricorrente, tra cui il comportamento collaborativo e l’ammissione di responsabilità, sono stati valutati ai fini della prevalenza delle attenuanti generiche; la gravità oggettiva della condotta, qualificata da futili motivi, ha giustificato una riduzione di pena inferiore al massimo. Ha richiamato il principio di Sez. 2, n. 17347 del 2021 in tema di motivazione della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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