Prova documentale omessa dal giudice di merito e vizio di omesso esame (Cass. civ. Sez. V n. 18627 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando il giudice di merito abbia del tutto trascurato una prova documentale tempestivamente acquisita. Non si tratta di rivalutare un fatto già considerato, ma di verificare se il giudice abbia omesso di esaminare un fatto decisivo. Il travisamento della prova che investe il contenuto oggettivo del fatto probatorio trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre il travisamento che riflette la lettura prospettata da una parte è deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che riguardi un fatto processuale o sostanziale.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla contribuente una comunicazione di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di debiti tributari e non tributari, tra cui quelli recati da una cartella esattoriale fondata su tre avvisi di accertamento non impugnati. La contribuente impugnava la comunicazione davanti alla CTP, che rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione tributaria e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.
In appello la CTR della Lombardia accoglieva il gravame della contribuente quanto ai debiti tributari, rilevando il difetto di prova della notifica delle cartelle prodromiche, e confermava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia. L’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente resisteva eccependo l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la mancata valutazione di una prova documentale offerta, ossia la prova delle notifiche delle cartelle esattoriali, depositata in primo grado e richiamata in appello. La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato, respingendo l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente.
Il passaggio argomentativo centrale consiste nella distinzione tra rivalutazione del fatto e sindacato sull’omesso esame. Non si trattava di valutare diversamente un fatto già considerato dal giudice di primo grado, ma di verificare se quel giudice avesse omesso di esaminare un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre il travisamento che riflette la lettura prospettata da una parte è deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ.
Nel caso concreto l’esistenza delle notifiche costituiva un fatto sostanziale, presupposto estrinseco rispetto all’accertamento sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria. Essendo stato oggetto di discussione e decisivo, la sua mancata considerazione da parte della CTR integra il vizio dedotto: il motivo è stato pertanto accolto.
Il secondo motivo, relativo alla legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, è stato invece dichiarato infondato, essendosi formato il giudicato sul punto per mancata impugnazione della decisione di primo grado. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.