Prova documentale prodotta in primo grado e non ridepositata in appello: vale comunque, per il principio di non dispersione (Cass. 17306/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 17306 del 1° giugno 2026 (R.G.N. 27364/2024) — Presidente Chiara Graziosi, Relatore Giuseppe Cricenti.

Il principio di diritto

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” — che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo — comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, con un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e non dipende dalle successive scelte difensive della parte che li ha inizialmente prodotti. Il giudice d’appello deve perciò tenere conto del documento ritualmente acquisito in primo grado, anche se non materialmente ridepositato.

Il fatto

Un’abitazione era stata allagata a causa della rottura di una condotta idrica situata in una via pubblica. Il danneggiato agiva contro il Comune, custode del bene demaniale (art. 2051 c.c.); il Comune chiamava in causa l’impresa appaltatrice dei lavori. La Corte d’appello di Reggio Calabria condannava il Comune in solido con l’appaltatrice — ritenendo che la stipula del contratto d’appalto non trasferisca automaticamente la custodia, conservata dall’ente finché la strada continua ad assolvere alla funzione di pubblico transito — ma rigettava la domanda di manleva del Comune verso l’impresa, perché il contratto d’appalto contenente la clausola di garanzia non era stato ridepositato in appello. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.

La motivazione

La Corte ha accolto il secondo motivo, quale ragione liquida, con assorbimento del primo. Il contratto d’appalto era stato prodotto in primo grado, richiamato negli atti difensivi e nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, e la sua esistenza non era mai stata contestata; semplicemente, non era stato ridepositato nel giudizio di secondo grado. Per il principio di non dispersione della prova documentale, il fatto storico rappresentato in un documento ritualmente acquisito resta dimostrato nel processo e la sua efficacia non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte (Cass. n. 7923 del 2024; Cass., Sez. Un., n. 4835 del 2023). La Corte d’appello avrebbe perciò dovuto tenere conto della clausola di manleva già in atti, e non l’ha fatto.

La Corte ha quindi accolto il ricorso nei termini indicati e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che riesaminerà la domanda di garanzia rispettando la regola sulla fruizione in secondo grado della prova documentale tempestivamente acquisita in primo.

Implicazioni pratiche

Un documento ritualmente prodotto in primo grado resta acquisito al processo, e il giudice d’appello deve tenerne conto anche se la parte non lo rideposita materialmente, purché il suo contenuto sia desumibile dagli atti (sentenza di primo grado, comparse, consulenza tecnica). La parte non perde la prova per una successiva scelta difensiva o per la mancata ricostituzione del fascicolo, tanto più nel processo civile telematico. Sullo sfondo, un monito per gli enti pubblici committenti: l’appalto di lavori su strada pubblica non trasferisce di per sé la custodia all’appaltatore, e l’inadempimento di quest’ultimo non integra automaticamente il caso fortuito liberatorio.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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