Il ciclista che attraversa sulle strisce pedonali deve condurre la bici a mano, non in sella (Cass. 2363/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 2363 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 15086/2024) — Presidente Lina Rubino, Relatore Stefano Giaime Guizzi

Il principio di diritto

Ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell’art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.

Il fatto

Un motociclista, coinvolto in uno scontro con una bicicletta mentre impegnava una rotatoria, si vedeva addebitare dai giudici di merito (Giudice di pace e Tribunale di Rimini) l’esclusiva responsabilità del sinistro. Il ciclista aveva attraversato la sede stradale in sella, in corrispondenza di un attraversamento pedonale; i giudici di merito, pur riconoscendo la violazione dell’obbligo di scendere dalla bicicletta, l’avevano ritenuta irrilevante sul piano causale, equiparando di fatto il ciclista al pedone e riconoscendogli il diritto di precedenza. Il motociclista ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

Il primo motivo è inammissibile, risolvendosi nella contestazione dell’accertamento di fatto (la cinematica del sinistro). Il secondo motivo è fondato. Il codice della strada riserva ai soli pedoni alcune aree — marciapiede, passaggio pedonale, attraversamento pedonale (art. 3) — e il velocipede è a tutti gli effetti un veicolo (art. 47): ne consegue che non può transitarvi se non condotto a mano. L’art. 182, comma 4, cod. strada — che assimila il ciclista al pedone quando conduce il mezzo a mano — non autorizza il transito in sella sugli attraversamenti pedonali, salvo che questi siano situati allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile (come confermato dal parere del Ministero delle Infrastrutture del 2013 e da Cass. n. 3242/2024 in sede civile e Cass. pen. n. 37113/2024).

Il Tribunale ha quindi errato equiparando il ciclista in sella al pedone e riconoscendogli la precedenza, così escludendo ogni rilievo alla sua condotta colposa nel superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Il terzo motivo resta assorbito. La Corte accoglie il secondo motivo e cassa con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa persona, per la decisione sul merito alla luce del principio enunciato.

Implicazioni pratiche

La decisione fissa una regola operativa nel contenzioso da sinistro stradale: il ciclista che attraversa sulle strisce pedonali in sella non gode del diritto di precedenza del pedone, salvo che l’attraversamento sia allo sbocco di un percorso promiscuo. Nella ricostruzione delle responsabilità e del concorso di colpa ex art. 2054 c.c., la violazione dell’obbligo di condurre a mano il velocipede può assumere rilievo causale e va valutata; l’automatica equiparazione del ciclista al pedone è un errore di diritto censurabile in cassazione.

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