Inammissibile il ricorso che censura la valutazione di attendibilità dei testimoni (Cass. civ. Sez. 3 n. 4691 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esame delle deposizioni dei testimoni, il giudizio sulla loro attendibilità e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive. Il giudice del merito, pur non potendo omettere di valutare risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, può escluderne in concreto, motivando sul punto, la relativa rilevanza. Il controllo del giudice di legittimità resta confinato alla verifica della non assenza o mera parvenza della motivazione, o della sua invincibile contraddittorietà, in base all’assetto stabilito dal testo dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente, dopo essere stata rinviata a giudizio quale persona offesa per i reati di ingiurie continuate e lesioni lievi, vedeva assolvere gli imputati dal Tribunale. La Corte d’appello, in sede penale, rilevava la prescrizione dei reati e respingeva la domanda della parte civile. A seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione penale, la Corte d’appello di Trieste, in composizione civile, riconosceva la responsabilità degli imputati e li condannava al risarcimento del danno.
Tale sentenza veniva però annullata da questa Corte con rinvio, sul rilievo della non utilizzabilità, quale prova a favore della persona offesa, delle sue stesse dichiarazioni rese nel dibattimento penale. In sede di nuovo giudizio di rinvio, la Corte territoriale respingeva la domanda risarcitoria. La ricorrente proponeva quindi nuovo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché l’illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, ritenute decisive per la ricostruzione dei fatti. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
I giudici di legittimità hanno ricordato che il giudizio sull’attendibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Questi, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, incontra il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive. I rilievi non menzionati sono implicitamente disattesi quando logicamente incompatibili con la decisione adottata. La Corte territoriale non si era sottratta al compito di vagliare tutte le testimonianze, ma aveva ritenuto, con motivazione non apparente né contraddittoria, che queste non fornissero un adeguato quadro probatorio: la teste aveva fatto esclusivo riferimento a voci femminili senza identificare gli autori dei fatti, un altro teste era inficiato da coinvolgimento emotivo, mentre le dichiarazioni del compagno della ricorrente erano state valorizzate solo nel riconoscimento della voce, attraverso un vetro oscurato.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva l’erronea applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e la violazione dei principi in tema di nesso causale, per non aver la Corte territoriale fornito una logica spiegazione all’eziologia dei danni fisici. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni. La Corte giuliana aveva infatti fornito i propri rilievi in fatto in ordine alla causalità delle lesioni, anche in riferimento alle risultanze della perizia disposta. Il ricorso, pertanto, si risolveva in un tentativo di rivisitazione del merito delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
In definitiva, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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