Prova delle operazioni inesistenti e partecipazioni qualificate (Cass. civ. Sez. V n. 12058 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione della veridicità delle fatturazioni, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’indebita deduzione di costi o detrazione di Iva per operazioni oggettivamente inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova, anche in via indiziaria e presuntiva, che l’operazione non è stata posta in essere; grava invece sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o delle fatture, facilmente falsificabili. La sentenza che si fondi su una valutazione di merito dell’effettività delle prestazioni non è censurabile in sede di legittimità, né integra motivazione apparente la decisione che, pur concisa, argomenti in modo controllabile le ragioni del proprio convincimento. In tema di utili distribuiti, per stabilire la natura qualificata della partecipazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), TUIR è sufficiente il superamento di uno solo dei limiti di legge, assumendo carattere prioritario il criterio dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti di una società operante nel settore dei servizi informatici cinque avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva per gli anni 2009-2012, oltre sanzioni. L’Ufficio contestava la deducibilità di costi per consulenze aziendali ritenute oggettivamente inesistenti, la deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento di altra società acquisita e la ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai soci, le cui partecipazioni erano reputate non qualificate.
La società impugnava gli atti e, dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello annullando gli avvisi. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati rispettivamente sulla prova delle operazioni inesistenti, sulla nullità della sentenza per motivazione apparente e sulla qualificazione delle partecipazioni societarie.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di operazioni oggettivamente inesistenti. Quando l’Amministrazione contesta l’indebita detrazione di fatture, spetta all’Ufficio indicare gli elementi, anche indiziari, sui quali fonda la contestazione; il contribuente deve però dimostrare la fonte legittima del costo, non bastando la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, proprio perché tali dati sono agevolmente falsificabili.
Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale, applicando tali principi, aveva ritenuto comprovata l’effettività delle prestazioni di consulenza sulla base della documentazione prodotta e in forza di una precisa scelta di esternalizzazione, escludendo che la coincidenza della compagine sociale delle due società assumesse rilievo. Trattandosi di apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità, il motivo è inammissibile. La Corte precisa inoltre che il richiamo all’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 è inconferente, avendo la CTR argomentato in termini di idoneità della prova contraria, non di esclusione dell’interposizione fittizia.
Sul secondo motivo, concernente la dedotta nullità per violazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 546/92, 112 e 132 c.p.c., la Corte ribadisce la nozione consolidata di motivazione apparente: essa ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nella specie la sentenza impugnata, per quanto concisa, conteneva sufficienti argomentazioni sull’illegittimità della ripresa relativa alle quote di ammortamento, essendo risultato privo di fondamento l’elemento indiziario principale posto a base dell’accertamento. Il motivo è quindi infondato.
Sul terzo motivo la Corte affronta la disciplina delle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Le partecipazioni sono qualificate quando rappresentino una percentuale di diritti di voto superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati o di altre partecipazioni. Per configurare il caso di cessione qualificata è sufficiente il superamento di uno solo dei predetti limiti, assumendo carattere prioritario il criterio dei diritti di voto, che meglio identifica le percentuali idonee ad assicurare il controllo sulla gestione. La CTR aveva accertato in fatto che ciascun socio era titolare di una partecipazione del 24% e, quindi, di diritti di voto superiori al 20%: la ripresa è dunque illegittima e il motivo infondato.
Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza. La Corte esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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