Caso fortuito e onere della prova nella responsabilità del custode (Cass. civ. Sez. III n. 21099 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. Grava sul danneggiato l’onere di provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, anche che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

La ricorrente, al termine del turno lavorativo presso un esercizio commerciale sito in un centro commerciale, mentre si recava verso l’uscita, cadeva sul pavimento bagnato riportando lesioni lievi. Il tratto interessato era segnalato soltanto da un cavalletto giallo recante l’invito a prestare attenzione, senza ulteriori misure cautelative.

Esperite infruttuosamente la mediazione e la negoziazione assistite, la danneggiata conveniva in giudizio il consorzio dei proprietari del centro commerciale. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello di Venezia respingeva l’impugnazione. Propone ricorso per cassazione la danneggiata con tre motivi; il consorzio resta intimato.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo — carenza motivazionale ex art. 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. — è esaminato per primo ed è infondato. La Corte ribadisce la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, conseguenza della novellazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. a opera del d.l. n. 83 del 22.06.2021, convertito dalla legge n. 134 del 07.08.2021. Il vizio è configurabile solo quando la parte motiva rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, o risulti affetta da irriducibile contraddittorietà o da affermazioni inconciliabili, restando irrilevante il semplice difetto di sufficienza. La sentenza impugnata supera tale soglia, essendo specifica sulla ricostruzione del fatto e sulle ragioni del rigetto.

Il primo e il terzo motivo sono scrutinati congiuntamente perché attengono al caso fortuito e al relativo onere della prova. La Corte li ritiene infondati. La Corte territoriale ha attribuito efficacia dirimente, nel senso dell’esclusione della responsabilità del consorzio, alla condotta della stessa danneggiata, connotata da mancanza di idonea cautela: il pavimento era bagnato e ciò risultava pacifico per l’apposizione del cavalletto segnalatore, sicché occorreva astenersi dal percorrere il tratto con un’andatura sostenuta, definita dalla stessa difesa come camminata veloce.

Il principio è coerente con l’insegnamento di Cass. n. 11526 del 11.05.2017: è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità e di aver tenuto un comportamento di cautela adeguato, potendo il caso fortuito essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato.

La censura di inversione dell’onere della prova è addebito nuovo, non rivolto alla sentenza di primo grado e non correlato alla motivazione d’appello, essendosi formato sul punto il giudicato interno da doppia conforme in ordine alla ricostruzione fattuale. Nel resto i motivi insistono sull’inadeguatezza dell’avviso, ma non recano censure in diritto, non essendo stato chiesto di provare da quanto tempo il pavimento fosse bagnato. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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