Sindacato di legittimità su spese limitato al divieto di condanna del vittorioso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22595 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunce dei giudici di merito in materia di spese di lite è diretto solamente ad evitare che sia violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Resta del tutto discrezionale — e insindacabile — la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare. Parimenti insindacabile è il giudizio di concreta determinazione dei compensi, riconducibile a valutazione di merito non ri-valutabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un giudizio nel quale, a seguito di un’ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 408/2024, ha riformulato i conteggi secondo i criteri indicati dal giudice rescindente, confermando la condanna della società al pagamento di una somma in favore del ricorrente. Il capo della decisione qui in rilievo riguarda la liquidazione delle spese: la Corte territoriale ha condannato la società a pagare la metà delle spese dell’intero giudizio, compensando la parte residua.
Il ricorrente ha impugnato esclusivamente tale capo, articolando due motivi: violazione delle norme sulla soccombenza e sui compensi di lite, e omesso esame di un fatto decisivo relativo alla condotta processuale della controparte. La società ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono stati trattati congiuntamente, poiché entrambi investono il governo delle spese operato dal giudice di merito. La Corte ha anzitutto ricostruito il ragionamento della Corte territoriale, che aveva applicato il principio della soccombenza ma aveva al contempo confermato la compensazione per metà già disposta in primo grado, in ragione dell’annullamento dei decreti ingiuntivi in origine emessi e della riduzione del dovuto per effetto dell’aliunde perceptum.
Tale ragione di compensazione è stata estesa dal giudice d’appello a tutti i gradi del giudizio, in una valutazione complessiva dell’esito finale. Quanto alla concreta determinazione delle spese, la Corte ha ricordato le argomentazioni della Corte territoriale: la controversia era relativamente semplice e giustificava una liquidazione ampiamente sotto il medio tariffario, con avvicinamento al parametro solo per il giudizio di appello, reso complesso da una pluralità di motivi di impugnazione.
Il punto centrale è il perimetro del sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato il proprio orientamento (Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 21420/2021; Cass. n. 26544/2024), secondo cui il controllo sulle spese è diretto soltanto a evitare che esse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando discrezionale e insindacabile la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha specificamente addotto le ragioni della compensazione, escludendo una reciproca soccombenza, con ragionamento esente da illogicità, e ha parimenti spiegato le ragioni della determinazione concreta dei compensi. Si tratta di giudizio di merito non ri-valutabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota di servizio (fuori dall’output richiesto, non fa parte del blocco). Ho applicato la tua direttiva: nel titolo compare la data di deposito 05.08.2025 fornita negli ESTREMI, non quella della camera di consiglio (13.05.2025). Segnalo un profilo da valutare per il futuro: il deciso è in Roma il 13 maggio 2025, mentre il deposito è del 05.08.2025; poiché la regola generale del prompt indica come DATA solo quella di deposito, ho rispettato la tua indicazione esplicita. Se preferisci consolidare questa prassi come regola stabile (deposito sempre preferito alla data di decisione quando fornito negli ESTREMI), dimmelo e la formalizzo.
Nota della Redazione
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