IMU e presunzione di proprietà su intestazione catastale con prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 16899 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’intestazione catastale di un immobile a un determinato soggetto fa sorgere una presunzione di corrispondenza tra la titolarità formale e la situazione giuridica reale, ancorché il catasto sia preordinato a fini essenzialmente fiscali. Da tale presunzione deriva a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria per escludere la soggezione all’IMU, non essendo sufficiente la mera contestazione delle risultanze catastali. Qualora la sentenza di merito fondi il proprio convincimento su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, e una sola di esse non sia stata specificamente censurata, il motivo di ricorso diviene inammissibile per difetto di interesse. La valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità come vizio motivazionale.
Il Fatto
Una società contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui il Comune di Roma Capitale richiedeva il pagamento dell’IMU per l’anno 2012 in relazione a un immobile catastalmente intestato alla stessa. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso sul presupposto della dimostrata estraneità dell’immobile rispetto alla propria proprietà.
La Commissione tributaria regionale del Lazio riformava la decisione di primo grado, valorizzando il valore presuntivo dell’intestazione catastale e l’insufficienza della prova contraria offerta dalla società. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, chiedendo l’annullamento della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa secondo cui la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto il valore presuntivo delle mappe catastali, ponendosi nel solco di un orientamento consolidato. Il principio, elaborato con riferimento all’ICI, è stato esteso coerentemente all’IMU, stante la marcata similitudine strutturale tra i due tributi.
Ne deriva che l’intestazione catastale di un immobile fa sorgere una presunzione di veridicità della titolarità, superabile solo mediante prova contraria a carico del contribuente. La ripartizione degli oneri probatori operata dal giudice di appello risulta, pertanto, corretta e conforme al riparto fissato dal diritto tributario.
La Corte rileva poi che la decisione impugnata si fonda su una duplice autonoma ragione: oltre alla mancata dimostrazione della carenza di proprietà, il giudice di merito ha accertato l’assenza di prova circa la mancanza di possesso dell’immobile. Tale seconda ragione non è stata attinta dal motivo di ricorso. Su questo punto la Corte richiama la regola della Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui, quando la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario censurare ciascuna di esse e ottenere l’accoglimento integrale di tutte le censure perché il ricorso possa essere accolto.
La Corte ribadisce infine che la valutazione del materiale probatorio appartiene alla discrezionalità valutativa del giudice di merito e resta estranea ai compiti istituzionali del giudice di legittimità. Ne consegue che la censura, nel tentativo di rimettere in discussione il giudizio sul materiale istruttorio, si risolve in una rivalutazione dei fatti storici non consentita in cassazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società al pagamento delle spese e delle ulteriori somme in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende, conforme alla proposta di definizione anticipata e alla disciplina dell’abuso del processo.
Nota della Redazione
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