Prove a quiz e quesito errato: conservazione dell’atto e interesse (TAR Lazio n. 1010 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’erroneità della formulazione di un singolo quesito della prova di ammissione non determina l’invalidazione dell’intero test, prevalendo il principio di conservazione degli atti giuridici; la tutela del candidato si realizza mediante la sterilizzazione del quesito, con attribuzione a tutti del punteggio corrispondente alla risposta esatta. È inammissibile per carenza d’interesse la censura che non indichi la risposta fornita al quesito contestato e non dimostri che, per effetto del relativo punteggio, il ricorrente supererebbe la soglia di accesso alla graduatoria. Il difetto d’interesse preclude anche la prova di resistenza unitaria e le contestazioni sulla determinazione del fabbisogno e dell’offerta formativa, nonché ogni questione sulla legittimità della soglia di accesso alla graduatoria.

Il Fatto

I ricorrenti hanno partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022, conseguendo un punteggio insufficiente ai fini dell’ingresso in graduatoria. Hanno impugnato il d.m. MUR n. 730/2021, i decreti ministeriali sul fabbisogno e le relative tabelle, la graduatoria e le dichiarazioni di non idoneità, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria e la condanna all’immatricolazione presso la sede prescelta, con ricorso affidato a cinque motivi.

Le amministrazioni resistenti si sono costituite, eccependo l’inammissibilità per mancato conseguimento del punteggio minimo e per difetto delle condizioni del ricorso collettivo, e concludendo nel merito per il rigetto. All’udienza il Collegio ha dato avviso a verbale di profili di inammissibilità per carenza d’interesse di alcuni motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto la tesi secondo cui, assegnato a tutti i candidati il punteggio della risposta esatta per il quesito n. 56, l’intera prova andrebbe annullata per l’alterazione del rapporto tra le materie. L’invalidazione integrale si pone in contrasto con il principio di conservazione degli atti giuridici, risulta sproporzionata e non riflette alcun concreto interesse, essendo la tutela realizzata proprio mediante la sterilizzazione del quesito. Non è configurabile nemmeno uno svantaggio competitivo, poiché anche con quel punteggio i ricorrenti non superano la soglia minima richiesta dal bando.

Le ulteriori contestazioni sui quesiti n. 2, 21, 23 e 28 sono inammissibili per carenza d’interesse: le parti non deducono la risposta data a ciascun quesito né dimostrano che dall’attribuzione del relativo punteggio deriverebbe il superamento della soglia e l’immatricolazione. Per le stesse ragioni è impossibile configurare una prova di resistenza unitaria, risultando fondata l’eccezione sulla mancanza delle condizioni del ricorso collettivo.

Il secondo motivo è infondato. Richiamando un proprio precedente, il Tribunale ricorda che la Commissione di esperti è stata nominata con il d.m. 7 maggio 2021, n. 570, in ragione dell’alto carattere tecnico dell’attività di formulazione dei quesiti; i verbali dei lavori e delle sottocommissioni recano la firma degli esperti e danno conto della stesura dei quesiti e della consegna delle batterie. È dunque dimostrato che l’attività contestata è stata svolta da soggetti dotati della professionalità richiesta.

Infondato è anche il terzo motivo: difetta qualsiasi principio di prova su manipolazioni, non potendosi trascurare la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove a quiz con risposte predeterminate rispetto alle prove scritte discrezionalmente valutabili. L’esito, essendo oggettivamente verificabile anche ex post, sarebbe alterabile solo con vere falsificazioni, delle quali non vi è riscontro; la correzione avviene in forma meccanizzata tramite lettore ottico e in sede diversa da quella della prova.

Il quarto motivo è inammissibile per carenza d’interesse: non superata la soglia, è manifestamente insussistente l’interesse a contestare la determinazione del fabbisogno e dell’offerta formativa. Nel merito, la programmazione dei posti rientra nell’attività discrezionale delle autorità ministeriali, con priorità dell’elemento della capacità formativa degli atenei rispetto al fabbisogno professionale. Anche il quinto motivo è inammissibile, non avendo i ricorrenti dimostrato che, con il punteggio massimo possibile, riuscirebbero a immatricolarsi presso una sede prescelta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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