Conversione del permesso di soggiorno: l’inottemperanza all’ordinanza istruttoria legittima la decisione sulle risultanze documentali (TAR Emilia-Romagna n. 375 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, l’Amministrazione è tenuta a motivare il diniego indicando specificamente gli elementi contabili e le annualità considerate, in relazione ai parametri della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta. La verifica della capacità economica del datore di lavoro deve essere condotta in correlazione tra i suddetti elementi, secondo i criteri delle circolari INL applicabili. L’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria del giudice, ritualmente reiterata, legittima la decisione sulla base degli elementi documentali forniti dal ricorrente, il cui valore probatorio non può essere superato da mere contestazioni generiche dell’Ufficio.

Il Fatto

Un cittadino straniero impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio in permesso per lavoro subordinato, presentata dalla società datrice di lavoro. Il diniego si fondava sull’insufficiente capacità economica del datore, desunta da un reddito inferiore alla soglia ritenuta necessaria e da un fatturato IVA considerato inadeguato.

Il ricorrente contestava la valutazione dell’Amministrazione, deducendo che la documentazione contabile prodotta dimostrava una solidità finanziaria congrua rispetto agli oneri derivanti dall’assunzione. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio né ottemperava all’ordinanza istruttoria con cui il Tribunale aveva disposto l’acquisizione di una documentata relazione sui fatti di causa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato risultava carente di motivazione, mancando l’indicazione degli importi, delle annualità e della documentazione contabile esaminata in relazione ai parametri dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999. Il diniego si limitava a un sintetico riferimento alla insufficienza del reddito e del fatturato, senza consentire di apprezzare l’iter logico seguito.

Richiamando i criteri delle circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Collegio ha osservato che la verifica della capacità economica deve considerare congiuntamente capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta, richiedendo un reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000 euro per ciascun lavoratore da assumere.

Dalla documentazione depositata dal ricorrente — bilancio d’esercizio, modello IVA e bilancio provvisorio — emergeva che sia il valore della produzione sia l’imponibile IVA risultavano ampiamente superiori alla soglia richiesta. L’Amministrazione, pur invitata due volte a fornire chiarimenti, non aveva documentato elementi contrari.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto fondate le doglianze, annullando il provvedimento impugnato. La decisione, assunta con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., è stata possibile nonostante l’assenza del ricorrente all’udienza, non configurandosi un obbligo di contraddittorio orale in caso di mancata comparizione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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