Cessazione della materia del contendere per revoca nulla osta lavoro subordinato (TAR Molise n. 258 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio amministrativo avente ad oggetto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino extracomunitario deve essere dichiarato cessato ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. quando l’Amministrazione, nelle more del giudizio, rilasci il nulla osta al permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente. L’emanazione del provvedimento favorevole successivo e satisfattivo della pretesa azionata determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che rilevi l’astratta persistenza di un interesse strumentale alla declaratoria di illegittimità dell’atto revocatorio. La soccombenza virtuale non assume rilievo ai fini della regolazione delle spese di lite, che possono essere integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e dell’esito favorevole in sede procedimentale.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario impugnava il provvedimento con cui il SUI presso la Prefettura di Campobasso aveva disposto la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato per la sua assunzione alle dipendenze di una società edile, censurando l’atto per violazione dell’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998 e per eccesso di potere.
Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso. Nella fase cautelare, il Tribunale accoglieva l’istanza e sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato, obbligando l’Amministrazione a rideterminarsi sulla posizione dell’interessato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha rilevato che, nelle more del giudizio, la Prefettura aveva rilasciato il nulla osta al permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente, come documentato dalla difesa erariale in vista dell’udienza di trattazione del merito.
La difesa pubblica, alla luce dell’intervenuto rilascio, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha ritenuto la richiesta fondata, in quanto la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente ai fini della prosecuzione del rapporto lavorativo risultava integralmente soddisfatta dall’atto sopravvenuto. Il provvedimento favorevole successivo rendeva, infatti, inutile l’accertamento giurisdizionale sulla legittimità della revoca originaria, privando il ricorrente di ogni residuo interesse alla decisione del merito.
La pronuncia si fonda sul principio per cui, vertendosi in materia di interessi legittimi, la soddisfazione della pretesa in via amministrativa determina il venir meno dell’interesse al ricorso, conformemente alla regola dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
In ragione dell’esito complessivo della vicenda e della sua peculiarità, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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