Rinuncia al ricorso e estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 1002 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente prima dell’udienza e accompagnata dalla caducazione dell’interesse alla decisione, integra una causa di estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice amministrativo, preso atto della dichiarazione, dichiara estinto il processo ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., senza esaminare il merito dei motivi. La definizione in rito preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle censure e rende applicabile la compensazione delle spese processuali. La caducazione dell’interesse a ricorrere opera come presupposto autonomo di estinzione, distinto dalla rinuncia agli atti.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, unitamente al presupposto verbale di correzione delle prove scritte della Sottocommissione n. 16 dell’11.2.2025. La non ammissione derivava dal giudizio di 13/30 punti riportato nella prova di diritto penale.
A fondamento del ricorso erano dedotti la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 — per asserita necessità di motivazione ulteriore rispetto al solo voto numerico — e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e valutazione su presupposti non corrispondenti alla realtà dell’elaborato. Il Ministero della Giustizia si costituiva opponendosi ai motivi. Con ordinanza n. 3801 del 10 luglio 2025 la domanda cautelare era respinta. Prima dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la ricorrente depositava memoria dichiarando di rinunciare al ricorso e di non vantare più alcun interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte ricorrente e la qualifica come rinuncia al ricorso, accompagnata dalla dichiarata caducazione dell’interesse alla decisione. Su tale presupposto il giudizio non può che concludersi con la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione non affronta il merito delle censure, né quella relativa all’onere motivazionale dei giudizi di esame, né quella sull’eccesso di potere per travisamento. La definizione in rito assorbe ogni questione sostanziale e impedisce al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi.
Il Sopravvenuto venir meno dell’interesse a ricorrere costituisce, nel processo amministrativo, autonoma causa di estinzione. La rinuncia espressa e la caducazione dell’interesse, dichiarate dalla parte prima dell’udienza, escludono la necessità di un esame nel merito.
Il Collegio dichiara pertanto estinto il processo e ravvisa i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali, non essendovi ragione per addossarle ad alcuna delle parti.
Nota della Redazione
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