Prova della recidiva nel biennio per guida senza patente (Cass. pen. Sez. VII n. 26566 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio, idonea a escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. È sufficiente un minimo di prova, che può consistere nell’allegazione del verbale di contestazione, nella dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure nella testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria. A tale prova deve accompagnarsi la mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi contrari. Il ricorso che si limiti a reiterare censure già esaminate dal giudice di merito è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado e in appello, del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. n. 285 del 1992. La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, respingendo le doglianze difensive.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata prova della definitività della precedente violazione amministrativa, integrante la recidiva nel biennio. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che l’impugnazione è inammissibile sotto un duplice profilo: essa è meramente reiterativa delle censure già mosse contro la sentenza di primo grado, che il giudice di merito ha correttamente valutato, ed è inoltre generica e aspecifica.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della stessa Sezione, già citato dalla Corte territoriale, secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata. È sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria.
Il precedente richiamato è Sez. 7, ord. n. 11916 del 14.03.2024, Rv. 286200, secondo cui, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio non occorre produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. Bastano, ad esempio, l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente, unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha osservato che la Corte di appello aveva argomentato che dagli atti emergeva la prova che, alla data di commissione della condotta, era già stato accertato in sede amministrativa, in via definitiva, un altro analogo illecito. Non risultava proposta opposizione, né in sede amministrativa né dinanzi all’autorità giudiziaria, ed erano decorsi i termini di impugnazione: l’accertamento aveva dunque assunto carattere di definitività.
Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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