Inammissibilità del ricorso per genericità delle censure (Cass. pen. Sez. 7 n. 8498 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità delle censure, il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre un vizio di motivazione e un mancato confronto con le doglianze formulate con l’atto di appello senza neppure specificarle, nonché senza indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono le richieste. Tale deficit assertivo non può essere colmato dalla mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione articolata e logica, fondata su elementi precisi e concordanti.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 28/05/2025, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per avere concorso con un complice nel trasporto di sedici cittadini extracomunitari dalla Tunisia verso l’Italia a bordo di un gommone. Avverso tale decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e il mancato confronto con le doglianze formulate in appello, senza tuttavia specificarle.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente osservato che le censure dedotte nel ricorso erano formulate in modo assolutamente generico. Il difensore si era limitato ad affermare che non era certo che il viaggio in Tunisia del ricorrente fosse preordinato alla commissione del reato, richiamando genericamente il contenuto della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che tale modalità assertiva non integra i requisiti previsti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in quanto omette di indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono le richieste.
La decisione di inammissibilità si fonda, inoltre, sulla completezza e logicità della motivazione della sentenza di appello. Il giudice di secondo grado aveva valorizzato la chiamata in correità resa dal complice in sede di incidente probatorio, che aveva ammesso la cooperazione con l’imputato nel trasporto dei clandestini. Tale dichiarazione risultava riscontrata dagli accertamenti delle forze dell’ordine che avevano seguito gli stranieri durante il tragitto, dalle conversazioni telefoniche intercettate e dalle dichiarazioni di tre migranti che avevano confermato il ruolo attivo dell’imputato.
La Corte ha inoltre richiamato l’irrilevanza della versione alternativa prospettata dal ricorrente. L’assunto di essere andato in Tunisia solo per acquistare sigarette è stato considerato meramente labiale e contrastante con la testimonianza di un altro soggetto, secondo cui il complice continuava a urlare contro l’imputato perché il natante era troppo carico. Tale elemento era stato correttamente valutato dal giudice di merito come dimostrativo del ruolo attivo dell’imputato nell’organizzazione del trasporto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.