Concordato in appello: effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VI n. 8641 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. In tema di concordato, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa irrogare una pena diversa, poiché l’accoglimento postula la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. La possibilità di applicare le pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. presuppone che la parte interessata ne abbia fatto esplicita richiesta nella relativa udienza.
Il Fatto
Diversi imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, all’esito del giudizio celebrato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., li ha condannati applicando la pena concordata.
I ricorrenti deducono vizi di motivazione e illegittimità della sentenza di secondo grado. Alcuni lamentano la mancata attivazione della procedura di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen., finalizzata all’applicazione delle pene sostitutive della reclusione irrogata. Altri eccepiscono l’erronea qualificazione giuridica dei fatti ascritti, altri ancora l’eccessività della pena inflitta. Il ricorso giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI rileva che i ricorsi sono, oltre che del tutto generici, proposti per motivi non consentiti dalla legge e vanno perciò dichiarati inammissibili con procedura de plano. Il dato decisivo è che gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata d’accordo con il Procuratore generale nella misura poi irrogata dalla Corte territoriale.
Il collegio ricostruisce la portata del concordato in appello. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento su questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma dispiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 29243 del 2018.
Quanto ai limiti dell’accordo, la richiesta concordata tra accusa e difesa sulla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa: l’accoglimento postula la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. VI n. 4665 del 2020).
Sulla specifica censura relativa alle pene sostitutive, la Corte osserva che l’applicazione degli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. in sede di concordato presuppone che la parte interessata ne abbia fatto esplicita richiesta nella relativa udienza (Sez. IV n. 43980 del 2023), evenienza che nella specie neppure viene dedotta dai ricorrenti.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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