Prova della recidiva nel biennio e vicinanza della prova nel processo penale (Cass. pen. Sez. VII n. 39908 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, la prova della definitività del precedente accertamento è a carico dell’accusa, ma la produzione del verbale di contestazione, in assenza di allegazioni contrarie dell’interessato, costituisce elemento di sicuro valore probatorio dal quale risalire con certezza alla definitività della pregressa violazione amministrativa. Il generale principio di vicinanza della prova non si traduce, nel rito penale, in un’inversione dell’onere probatorio, ma impone all’imputato che formuli eccezioni difensive di allegare non solo una diversa versione dei fatti, ma anche gli elementi concreti che ne provino il fondamento. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo in caso di recidiva nel biennio.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva; con un secondo motivo censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi, in quanto riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, senza che il ricorrente si confronti adeguatamente con la motivazione della corte territoriale.
Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che, per la prova della recidiva nel biennio ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, non è necessaria l’attestazione documentale della definitività del precedente accertamento. È sufficiente, in via alternativa, l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’irrogazione della sanzione oppure la testimonianza del personale di polizia giudiziaria: un minimo di prova accompagnato dalla mancata allegazione, da parte della difesa, dell’avvenuta presentazione di ricorso avverso la sanzione o di una richiesta di oblazione non respinta. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, tra cui Sez. IV n. 35719 del 2024 e Sez. VII n. 8508 del 2024.
La Corte precisa che resta fermo il principio per cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa; tuttavia la produzione del verbale di contestazione, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato, costituisce elemento di sicuro valore probatorio da cui risalire con certezza alla definitività della pregressa violazione amministrativa, secondo l’indirizzo di Sez. VII n. 30502 del 2024. Nella specie la corte territoriale si è allineata a tale orientamento, avendo rilevato che, alla luce del precedente accertamento richiamato dal teste e della mancata allegazione di dati contrari, la recidiva era stata ritualmente contestata.
Quanto all’asserita inversione dell’onere della prova, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio della c.d. vicinanza della prova: a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario mediante concreti ed oggettivi elementi fattuali. L’onere di puntuale allegazione rappresenta un’estrinsecazione del generale principio di vicinanza alla prova e non si traduce, nel rito penale, in un’inversione dell’onere probatorio, ma consente l’estensione della ricerca della prova nella direzione indicata dall’imputato, quando questi informi adeguatamente e in modo circostanziato l’organo che deve provvedervi (Sez. II n. 6734 del 2020).
Il secondo motivo è dichiarato non consentito in sede di legittimità, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. La corte di merito ha adeguatamente esposto gli elementi su cui fonda il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non applicabile alla contravvenzione di guida senza patente per difetto del requisito della non abitualità del comportamento, dato che la condotta rileva penalmente, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo in caso di recidiva nel biennio (Sez. IV n. 28657 del 2024). All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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