Spazio detenuto minimo e fattori compensativi ex art. 35-ter ord. pen. (Cass. pen. Sez. V n. 37722 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. pen. per la detenzione subita in condizioni disumane e degradanti, lo spazio individuale minimo intramurario di tre metri quadrati deve intendersi come superficie effettivamente disponibile, con detrazione del letto e degli arredi stabilmente infissi al suolo, non anche di quelli rimovibili o serventi ad attività quotidiane. I fattori compensativi — breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento fuori della cella — se congiuntamente ricorrenti, possono superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU derivante da uno spazio inferiore a tre metri quadrati. Nel caso di superficie compresa tra tre e quattro metri quadrati, tali fattori concorrono, con quelli negativi, alla valutazione unitaria delle complessive condizioni di detenzione.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto presso vari istituti penitenziari, aveva presentato istanza per ottenere i rimedi risarcitori dell’art. 35-ter ord. pen., lamentando di aver subito detenzione in condizioni disumane e degradanti, in violazione dell’art. 3 CEDU. Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’istanza; il Tribunale di Sorveglianza, in sede di rinvio disposto da questa Corte, aveva rigettato il reclamo.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 3 CEDU e all’art. 35-ter ord. pen., nonché il vizio di motivazione per mancata applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di spazio detentivo minimo. Il principio consolidato richiede che a ciascun detenuto sia assicurata una superficie non inferiore a tre metri quadrati, secondo l’interpretazione convenzionale dell’art. 3 CEDU e della conforme giurisprudenza della Corte EDU.

La Corte ha precisato che tale superficie va intesa come spazio concretamente disponibile per il normale movimento nella cella. Vanno pertanto detratti il letto e gli arredi stabilmente infissi al suolo, mentre non sono detraibili quelli rimovibili o destinati ad attività quotidiane. Il collegio ha richiamato i precedenti di legittimità sul punto, tra cui Sez. I n. 52819 del 2016, Sez. I n. 40520 del 2016 e Sez. I n. 16418 del 2016.

Quanto agli elementi compensativi, la Corte ha ribadito che la breve durata della detenzione, le condizioni carcerarie dignitose e la sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella, ove congiuntamente ricorrenti, possono superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU per spazi inferiori a tre metri quadrati. Nel caso di superficie compresa tra i tre e i quattro metri quadrati, i fattori compensativi concorrono con quelli negativi in una valutazione unitaria.

Nel caso concreto, il Tribunale di Sorveglianza aveva adeguatamente motivato: i prospetti trasmessi dagli istituti indicavano parametri dimensionali superiori ai tre metri quadrati, un accesso congruo di almeno sei ore alla permanenza all’esterno della camera e lo svolgimento di diverse attività trattamentali. Le censure del ricorrente, pertanto, si sono rivelate generiche e aspecifiche, risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione di elementi fattuali già esaminati.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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