Guida senza patente, recidiva nel biennio e vicinanza della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 39902 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio, richiesta dall’art. 116, comma 15, cod. strada, non postula l’attestazione documentale della definitività del precedente accertamento. È sufficiente, in via alternativa, la produzione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’iscrizione a ruolo o la testimonianza del personale di P.G., purché l’interessato non alleghi di aver proposto ricorso o richiesta di oblazione non respinta. Il principio della vicinanza della prova, a fronte dell’onere probatorio assolto dall’accusa, non inverte l’onere probatorio, ma impone all’imputato di allegare concreti ed oggettivi elementi contrari.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di guida senza patente, con contestata recidiva nel biennio. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata la responsabilità sulla base del riconoscimento operato dai militari intervenuti e della documentazione relativa a un precedente verbale per la medesima violazione.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: motivazione contraddittoria o illogica in punto di riconoscimento; violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio; vizio motivazionale sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi. Il primo motivo, in particolare, si risolve in doglianze di fatto volte a proporre una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di specifici travisamenti.
Sul secondo motivo, relativo alla recidiva nel biennio, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui non è necessario produrre l’attestazione documentale della definitività del precedente accertamento. È sufficiente, in via alternativa ed esemplificativa, il verbale di contestazione, la dimostrazione dell’iscrizione a ruolo o la testimonianza del personale di P.G., accompagnati dalla mancata allegazione, da parte del difensore, di un ricorso avverso la sanzione o di una richiesta di oblazione non respinta. Nella specie, la Corte territoriale si è allineata a tale indirizzo, rilevando che la recidiva era stata ritualmente contestata.
Viene poi esaminato il profilo dell’asserita inversione dell’onere della prova. La Corte chiarisce che la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio della vicinanza della prova: a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario con concreti ed oggettivi elementi fattuali. Tale onere di puntuale allegazione non si traduce in un’inversione dell’onere probatorio, ma consente l’estensione della ricerca della prova nella direzione indicata dall’imputato.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo nel caso di recidiva nel biennio. Il ricorrente è quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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