Valutazione della prova testimoniale e vizio di motivazione nel rito civile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32417 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito è libero di valutare le risultanze delle prove e l’attendibilità dei testi, scegliendo tra le varie risultanze probatorie quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice medesimo. Nel contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni e a valutarne la credibilità in base a elementi soggettivi e oggettivi, quali la qualità e la vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza e la convergenza con gli altri elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni della scelta. Il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. è prospettabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia così oscura da non intendersi, non essendo più ammissibili, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

Il Fatto

Una lavoratrice, assunta con contratto di lavoro subordinato part time al 75%, agiva in giudizio per accertare l’espletamento di un orario di lavoro più ampio di quello formalizzato nel contratto. Il Tribunale adito rigettava la domanda; la Corte d’appello, in riforma della pronuncia, rigettava anch’essa la pretesa, rilevando che nel contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni l’attendibilità degli stessi andava parametrata sul contenuto complessivo della deposizione e non aprioristicamente per categorie quali lo status di coniuge o di dipendente dell’impresa.

La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione per un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione; la società intimata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile per plurime ragioni e, per la parte residua, infondato. Il motivo, secondo la Corte, sovrappone e confonde questioni attinenti alla ricostruzione dei fatti con profili giuridici. L’orientamento secondo cui un singolo motivo può articolarsi in più profili di doglianza senza per ciò essere inammissibile — Cass. S.U. n. 9100 del 2015 — opera solo se la formulazione consente di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali all’accertamento dei fatti. Nel caso concreto le doglianze operano una commistione che assegna inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).

Quanto alla dedotta nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c., la Corte ribadisce che il vizio è prospettabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia così oscura da non intendersi da un normale intelletto. Il vizio dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico seguito (Cass. n. 3819 del 2020); dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione (Cass. n. 23940 del 2017). Nel caso di specie la Corte d’appello ha dedicato ampio spazio alle ragioni dell’infondatezza della pretesa, che non possono dirsi né mancanti né inintelligibili.

Nel merito, il giudice di appello si è conformato al principio per cui il giudice è libero di valutare le risultanze probatorie e l’attendibilità dei testi, scegliendo quelle più idonee a sorreggere la motivazione (Cass. n. 11151 del 2014; Cass. n. 15270 del 2024). In particolare, in caso di contrasto fra le dichiarazioni dei testimoni, il giudice deve confrontare le deposizioni e valutarne la credibilità in base a elementi soggettivi e oggettivi, esponendo le ragioni della scelta (Cass. n. 1547 del 2015, Cass. n. 4763 del 2015).

Il ricorso è quindi rigettato; nulla sulle spese in assenza della controparte. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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