Pei e misure di sostegno: il giudice non può riscriverlo (Cass. civ. Sez. III n. 32431 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l’individuazione della misura più adeguata al sostegno dell’alunno disabile, da formalizzare attraverso la predisposizione del c.d. piano educativo individualizzato. Una volta formalizzato il piano, sorge l’obbligo dell’amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato e il correlato diritto dell’alunno all’istruzione come pianificata. La condotta che non appresti il sostegno così definito si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, integra discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario. Ne segue che il giudice, nell’accertare la discriminazione, non può riscrivere il piano né imporre misure ulteriori rispetto a quelle in esso previste, sconfinando nel merito delle scelte amministrative.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Ambito Territoriale per la Provincia di Udine e un Istituto Comprensivo ricorrono per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello ha respinto il loro gravame, confermando l’accoglimento della domanda dei genitori di una minore affetta da deficit uditivo.

I genitori avevano agito con il procedimento sommario di cognizione per far accertare la natura discriminatoria della decisione di assegnare alla figlia un insegnante di sostegno non conoscente della lingua dei segni per ventotto ore settimanali, con l’affiancamento di un’educatrice LIS per quattordici ore. Chiedevano l’assegnazione di un docente specializzato nella LIS per l’intero orario, ovvero di un interprete in affiancamento, oltre alla rimozione delle discriminazioni, alla penalità ex art. 614-bis cod. proc. civ. e al risarcimento del danno. Il primo giudice e la Corte d’appello avevano accolto tali istanze.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il primo motivo, che denuncia la violazione dei limiti della giurisdizione. Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità: il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. è soddisfatto, perché le amministrazioni lamentano che i giudici di merito non si siano limitati a sindacare l’attuazione del PEI, ma ne abbiano di fatto operato una riscrittura.

La Corte territoriale, confermando l’ordine di assegnare un insegnante di sostegno conoscitore della LIS ovvero un interprete in affiancamento, si è sostituita all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione scolastica, che aveva individuato le risorse attuative del piano nel docente di sostegno, nei docenti titolari della classe e nell’educatrice del territorio.

Il PEI predisposto per l’alunna si limitava a incentivare la LIS, unitamente alla comunicazione aumentativa alternativa, senza prevedere misure diverse dall’assegnazione di un’educatrice. Il Collegio ribadisce che spetta all’amministrazione il potere discrezionale, espressione dell’autonomia organizzativa e didattica, di individuare la misura più adeguata, e che la formalizzazione del piano fa sorgere l’obbligo di garantire il supporto programmato. Richiama sul punto Cass. Sez. Un., ord. n. 1870 del 2020 e Cass. Sez. Un., ord. n. 5060 del 2017: solo la condotta che non appresti il sostegno pianificato lede il diritto alla pari opportunità e, senza corrispondente riduzione dell’offerta per i normodotati, integra discriminazione indiretta.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti precisati, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per il merito e le spese. I restanti motivi restano assorbiti. È disposta d’ufficio l’omissione dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *