Inammissibile il ricorso che non illustra la decisività della prova non ammessa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5832 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice di merito nega l’ammissione di un mezzo di prova è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice rilevi preclusioni o decadenze insussistenti, oppure affermi l’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano dalla valutazione della sua rilevanza rispetto al tema controverso e al compendio delle altre prove. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, prevale il concreto svolgimento del rapporto rispetto al nomen iuris adottato dalle parti.

Il Fatto

Un lavoratore agisce nei confronti di una società per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti in un arco temporale determinato e il conseguente diritto al trattamento economico e previdenziale. Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza successivamente impugnata, conferma la decisione.

I giudici di seconde cure rilevano che l’azione non soggiace ad alcun termine di decadenza, che il rapporto era derivato da un contratto a progetto e che, per una parte del periodo, il lavoratore aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società. Da ciò traggono la carenza di allegazioni idonee a dimostrare un assoggettamento a potere direttivo esterno all’organo amministrativo, rappresentato dallo stesso lavoratore. Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e la nullità del giudizio di appello per omessa escussione dei testimoni, con lesione del diritto di difesa. La Corte lo dichiara inammissibile. Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile per violazione del diritto alla prova ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma solo quando il ricorso illusti la decisività del mezzo di prova non ammesso. Nel caso concreto la censura è veicolata sotto la scorretta previsione di cui al n. 3.

Nel merito, la Corte territoriale ha motivato in modo completo ed esaustivo sia sul primo periodo del rapporto, regolato dal contratto a progetto, sia sul secondo. Ha ritenuto carenti le allegazioni sulla circostanza fondamentale dell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di un soggetto della società diverso dal lavoratore stesso. La carenza riguarda sia la prova diretta dell’eterodirezione sia quella indiretta, desumibile da elementi indiziari.

I giudici di seconde cure hanno precisato che non era stato indicato chi avesse concretamente esercitato il potere, a chi il lavoratore dovesse rendere conto, né che l’orario osservato gli fosse stato imposto. La censura si risolve quindi in un sindacato sulla valutazione di merito circa la specificità delle allegazioni, insindacabile in sede di legittimità. Quanto alla prospettata violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la doglianza è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio, non già che abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento. Nel caso di specie il giudice ha operato un esame complessivo delle allegazioni e delle risultanze documentali, conformemente al principio per cui, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e autonomo, rilevano le concrete modalità di svolgimento del rapporto rispetto al nomen iuris, anche nel caso di contratto a progetto disciplinato dall’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003.

Il secondo motivo, incentrato sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è parimenti inammissibile. L’omesso esame deve avere ad oggetto un fatto storico, principale o secondario, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti, che sia stato oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo. La mancata ammissione della prova testimoniale è denunciabile solo ove abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo e la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze. Ipotesi non ravvisabile, stante la carenza di allegazioni sulle circostanze oggetto della prova. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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