Apparenza del collegamento e nullità per difetto di vocatio degli intervenuti (Cass. civ. Sez. III n. 17699 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della validità della notificazione rileva il luogo di effettiva dimora abituale del destinatario, rivestendo le risultanze anagrafiche valore meramente presuntivo, superabile con prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. Non può però ammettersi un’interpretazione che, muovendo da una presunzione di non corrispondenza al vero del dato anagrafico, capovolga l’onere probatorio e deprivi di effetti la certificazione anagrafica: chi intende notificare deve di regola procedere nel luogo risultante dall’anagrafe, mentre il destinatario che lamenti la divergenza ha l’onere di dimostrare che la sua residenza o dimora è altrove. È nulla, per violazione del principio del contraddittorio e della in ius vocatio, la sentenza d’appello che decida nel merito le domande degli intervenuti, dichiarate nulle perché non notificate all’allora contumace, senza disporre la rimessione al primo giudice.
Il Fatto
Una società, cessionaria del credito dell’originaria banca, conveniva davanti al Tribunale due soggetti, chiedendo dichiararsi inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., la compravendita immobiliare con cui uno di essi aveva ceduto beni alla sorella. Nel giudizio intervenivano altre due società, asserendosi creditrici del medesimo cedente e proponendo intervento adesivo autonomo. Il Tribunale accoglieva l’azione pauliana e dichiarava inefficace il contratto anche nei confronti delle intervenute. Il cedente proponeva appello.
La Corte d’appello dichiarava nulla la sentenza di primo grado quanto all’accoglimento delle domande delle intervenute, accogliendole poi nel merito, e confermava nel resto. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi e censurando, tra l’altro, la validità della notifica della citazione introduttiva e il modo in cui il giudice di secondo grado ha gestito la mancata notificazione degli atti di intervento.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, investono la regolarità della notifica della citazione di primo grado, eseguita per via postale presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe, nonostante il destinatario avesse nel frattempo trasferito la propria residenza anagrafica. Il ricorrente invocava il principio per cui la notifica anagrafica è nulla se il destinatario provi il trasferimento e la conoscibilità del nuovo indirizzo da parte del notificante, richiamando, tra le altre, Cass. 27368/2021, Cass. 30952/2017 e Cass. 3590/2015.
La Corte ricostruisce l’orientamento secondo cui rileva solo il luogo di dimora abituale di fatto, avendo le risultanze anagrafiche valore meramente presuntivo, superabile con prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (ex multis Cass. 10170/2016, Cass. ord. 23521/2019, Cass. 14338/2013, Cass. 15938/2008). Osserva però che così si rischia di gravare il destinatario di una prova negativa, come avvenuto in Cass. 4799/2017, dove si è richiesto al notificato di provare la mancanza di collegamento col luogo della notifica, non bastando la sola documentazione anagrafica.
Il Collegio ritiene che tale svalutazione della certificazione anagrafica sia espressione di un favor per il notificante, che limita la tutela informativa del destinatario. L’acquisizione del dato anagrafico non è difficoltosa e, in termini logici, dovrebbe valere soprattutto a favore del notificante: chi intende notificare deve di regola procedere nel luogo anagrafico, mentre il destinatario che lamenti la divergenza deve dimostrare che la sua dimora è altrove. Non è accettabile un’interpretazione inversa che muova da una presunzione di non corrispondenza al vero della residenza anagrafica.
La Corte precisa tuttavia che l’assunzione della residenza anagrafica deve essere frutto di un’attivazione positiva e completa da parte di chi la sceglie: in applicazione dei canoni di buona fede e correttezza, chi cambia residenza non può lasciare elementi idonei a creare l’apparenza di persistente residenza nel luogo di provenienza. Nel caso concreto, a meno di un mese dal cambio anagrafico, il ricorrente aveva lasciato il proprio nome sulla cassetta postale dello stabile e nello stabile ne residuava ancora il nominativo. In tale quadro di apparente mantenimento del collegamento, la notifica non è viziata, avendo raggiunto il proprio scopo: i primi tre motivi sono rigettati.
È invece fondato il quarto motivo. La Corte d’appello, dopo aver dichiarato nulli gli atti di intervento perché non notificati al contumace, ha deciso nel merito le relative domande, omettendo la rimessione al primo giudice. Il Collegio rileva l’errore: il contraddittorio non può ritenersi istituito né la sua mancanza irrilevante, poiché la in ius vocatio è del tutto mancata. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata quanto al rapporto tra appellante e intervenuti, con cassazione in relazione e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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