Prova testimoniale sulla subordinazione: sindacato di legittimità e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15333 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione, per il profilo processuale, solo quando il giudice del merito affermi l’inammissibilità del mezzo per ragioni che prescindono da ogni valutazione di rilevanza, ovvero rilevi decadenze o preclusioni insussistenti. Ove invece il rifiuto si fondi su una valutazione di merito circa l’attitudine dimostrativa della prova rispetto al tema controverso e al compendio già acquisito, la decisione resta riservata al giudice di merito e può essere dedotta solo per vizio di motivazione, nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La censura è ammissibile se il fatto non provato è decisivo nel senso che, se valutato, avrebbe condotto a esito diverso con prognosi di certezza e non di mera probabilità. La mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 cod. proc. civ. costituisce esercizio di attività discrezionale, non sindacabile se motivata. Il vizio di motivazione è inoltre precluso dalla doppia conforme.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio un’Università telematica per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato relativo a un arco temporale compreso tra il febbraio 2018 e il gennaio 2019, con condanna alle differenze retributive, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate a seguito del licenziamento che assumeva essergli stato comminato verbalmente.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia, ritenendo le rivendicazioni relative a una parte del periodo precluse dalla rinuncia operata con un atto transattivo e la documentazione in atti non idonea a dimostrare l’eterodirezione datoriale. La Corte territoriale ha inoltre disatteso la domanda di pagamento del compenso per la collaborazione autonoma, ritenendo che accoglierla avrebbe integrato ultrapetizione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, che denuncia la mancata ammissione della prova orale e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi. Richiamando il proprio risalente e condiviso insegnamento, ribadito da Cass. n. 27610 del 2024, la Corte ricorda che la mancata ammissione di un mezzo di prova è censurabile solo se ha determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo e se la prova non ammessa è idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie.

La valutazione degli elementi di prova acquisiti e della pertinenza di quelli richiesti spetta in via esclusiva al giudice del merito, con apprezzamento non sindacabile in legittimità al di fuori dei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. La Corte ammette che il diritto alla prova opera come strumento di effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi, ma precisa che la sua violazione, sul piano processuale, è configurabile solo quando il giudice rilevi decadenze o preclusioni insussistenti o affermi l’inammissibilità del mezzo per ragioni che prescindono da una valutazione di merito della sua rilevanza.

Richiamando Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, la Corte qualifica il rifiuto della prova come scelta discrezionale, intrinsecamente intrecciata alla valutazione complessiva dei dati già acquisiti e della sostanza della lite, suscettibile di controllo solo per vizi della motivazione. Nel caso concreto, le censure non indicano un unico fatto storico realmente decisivo, ma lamentano la mancata ammissione di testimonianze su una pluralità di fatti, ciascuno privo di valenza decisiva. I giudici di merito hanno motivatamente disatteso le richieste con riguardo a ciascun capitolo di prova.

Quanto ai poteri istruttori officiosi, la Corte osserva che si tratta di attività latamente discrezionale, non censurabile in presenza di una motivazione che, in mancanza di deduzione di un fatto decisivo, appare idonea a superare il minimum costituzionale. Il secondo motivo è infondato: la Corte territoriale si è esplicitamente pronunciata sulla pretesa di compenso per la collaborazione autonoma, qualificando le spettanze come retributive e di TFR, sicché non è configurabile alcuna omissione di pronuncia.

Il terzo motivo, relativo all’etero-organizzazione ex art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, è respinto: la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è preclusa dalla doppia conforme e la censura non specifica come la domanda sia stata introdotta, decisa in primo grado e devoluta in appello. Il ricorso è rigettato nel suo complesso, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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