Omessa pronuncia sui motivi di appello e vizio di motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. V n. 15334 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso esame di un motivo di appello integra il vizio di omessa pronuncia, censurabile come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il vizio sussiste anche quando il giudice di secondo grado, richiamando per relationem le ragioni del primo giudice, non esamini e non decida la censura rivolta alla sentenza di primo grado. In tal caso la motivazione non fornisce alcuna argomentazione giustificativa della reiezione del motivo, né in ordine alla emendabilità della dichiarazione fiscale, né in ordine alla sussistenza dell’errore di fatto addotto dal contribuente. La sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, perché esamini compiutamente tutti i motivi di gravame.
Il Fatto
Il contribuente, nella duplice veste di socio e di legale rappresentante di una società in accomandita semplice, impugnava un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno 2007, conseguente all’omessa dichiarazione del reddito di partecipazione. Sosteneva che l’utile imputato per trasparenza non corrispondeva a quello effettivo, ma era frutto di un errore di fatto nella dichiarazione della società, e che il reddito andava rideterminato in misura minore.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo dimostrato l’errore sulla base delle scritture contabili e del bilancio. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, valorizzando i dati di contabilità come conferma dell’errore. L’Ufficio ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ricorda il proprio costante orientamento secondo cui l’omesso esame di un motivo di appello integra il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamando tra le altre Cass. n. 11844/2006, Cass. n. 11142/2011 e Cass. n. 29952/2022. È altresì precisato che la decisione di secondo grado che, richiamando per relationem le ragioni del primo giudice, non esamini un motivo di censura è impugnabile per omessa pronuncia, come affermato da Cass. n. 12475/2004, Cass. n. 27387/2005, Cass. n. 1755/2006, Cass. n. 12952/2007, Cass. n. 21444/2024.
Dal testo della sentenza impugnata emerge che la Commissione tributaria regionale, pur avendo dato atto in fatto dei tre motivi di appello, nella parte motiva non ha in alcun modo esaminato il secondo motivo, con cui l’Ufficio aveva lamentato l’illegittima ammissione, da parte dei primi giudici, della documentazione contabile prodotta in primo grado.
Quanto al terzo motivo di gravame, la Corte rileva che la Commissione tributaria regionale si è limitata, del tutto acriticamente, a condividere l’iter logico dei primi giudici in ordine all’ammissione delle rimanenze dell’anno precedente, senza svolgere alcuna argomentazione giustificativa della reiezione della censura, che mirava a sostenere l’insussistenza dell’errore dato per provato in primo grado.
Anche sul primo motivo di gravame, oggetto del secondo motivo di ricorso, la sentenza si è limitata a riprodurre sostanzialmente la decisione di primo grado in punto di emendabilità della dichiarazione, senza illustrare, neppure sinteticamente, le ragioni per cui ha inteso disattendere la doglianza dell’Ufficio, riferita alla dichiarazione integrativa presentata dalla società per il medesimo anno di imposta.
Sussiste dunque il lamentato vizio di omessa pronuncia su tutti i motivi di appello. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, perché esamini compiutamente tutti i motivi di gravame e liquidi le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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