Prova del contratto di assicurazione e deroga all’art. 1901 cod. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 19217 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prova della conclusione del contratto di assicurazione non richiede necessariamente l’esibizione della polizza, potendo essere fornita anche mediante documenti diversi, purché da essi sia possibile ricavare direttamente gli estremi del rapporto e la decorrenza della garanzia: è vietato solo che la prova documentale sia sostituita o integrata da quella orale, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2724, n. 3, cod. civ. Il certificato di polizza assolve funzione di prova ai sensi dell’art. 1888, primo comma, cod. civ., e non costitutiva, cosicché la sua consegna successiva al sinistro non dimostra che il contratto sia stato concluso dopo l’evento. È lecita, ai sensi dell’art. 1932 cod. civ., la deroga all’art. 1901 cod. civ. che consenta all’assicurato di pagare il premio anche dopo la scadenza, trattandosi di patto più favorevole al medesimo; l’incasso del premio, anzi, induce a ritenere contrario a buona fede il successivo rifiuto di indennizzo.

Il Fatto

Tre imprese agricole e un imprenditore individuale, affermandosi titolari di contratti di assicurazione contro eventi atmosferici conclusi, per il tramite di un agente con rappresentanza, con una compagnia assicuratrice, convenivano quest’ultima davanti al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento degli indennizzi in relazione a danni da grandine e siccità verificatisi nel corso dell’anno 2012, lamentando l’inerzia della compagnia sulle richieste inoltrate. La società assicuratrice si costituiva negando la conclusione dei contratti e il pagamento dei premi, chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in giudizio l’intermediario per esserne manlevata.

Il Tribunale accoglieva integralmente le domande. La Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dalla compagnia. Avverso tale pronuncia la società assicuratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi; le controparti resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale condizionato. L’intermediario, nel frattempo posto in liquidazione, rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che la vicenda ripropone questioni già esaminate in precedenti pronunce, alle quali ritiene di potersi richiamare per dirimere i comuni punti controversi. Il criterio adottato è quello della ragione più liquida: la complessiva reiezione dei singoli motivi del ricorso principale assorbe l’incidentale condizionato e rende superfluo l’esame della questione relativa alla regolarità formale della copia notificata della sentenza impugnata.

Il fulcro del ragionamento riguarda l’efficacia probatoria della documentazione acquisita. La Corte osserva che il giudice di merito, oltre e indipendentemente dai certificati solo in parte esibiti, ha attribuito valore di prova scritta a una serie di atti provenienti dalla stessa compagnia: il tabulato nel quale sono elencati i contratti emessi dall’intermediario con indicazione dell’incasso del premio, il verbale di ispezione redatto da funzionari della compagnia e le stampe delle schermate del server contenenti gli elementi essenziali dei contratti, compresa la decorrenza della garanzia. A tale documentazione è stata riconosciuta l’efficacia di cui agli artt. 2702, 2710 e 2712 cod. civ., provenendo dalla società nei cui confronti è fatta valere. Ne consegue che non si tratta di prova indiziaria ex art. 2729 cod. civ., ma di prova scritta idonea a dimostrare direttamente l’esistenza del contratto e la sua decorrenza.

Su questa base la Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i primi motivi, incentrati sulla pretesa incompletezza della proposta e sul travisamento delle risultanze documentali. Quanto alla dedotta diversità di disciplina tra le polizze agevolate e quelle integrative, il motivo è superato dagli elementi considerati in sentenza, dai quali si trae la prova dell’accettazione delle proposte e della conclusione dei contratti sin dalla data di decorrenza accertata; la censura investe peraltro un presupposto di fatto insindacabile in sede di legittimità.

La Corte affronta poi il tema della notifica della proposta e dell’art. 345 cod. proc. civ., rilevando che la contestazione sui dati di un certificato non era stata ritualmente proposta nel grado di merito e che la compagnia non poteva dolersi di elementi sulla cui confusione essa stessa aveva contribuito, avendo depositato la documentazione solo a seguito di ordine di esibizione. In tema di formazione dell’accordo, il giudice di merito ha accertato che il contratto si perfezionava con la notifica della proposta dell’assicurato alla compagnia per il tramite dell’agente e mediante inserimento nel sistema informatico di quest’ultima, secondo il meccanismo dell’art. 1327 cod. civ. Il certificato di polizza ha funzione di prova e non costitutiva, sicché la sua consegna successiva al sinistro non inficia la validità del contratto.

Quanto al patto di sospensione, la Corte ritiene lecita la deroga all’art. 1901 cod. civ. che consente all’assicurato di pagare il premio anche dopo la scadenza: l’art. 1932 cod. civ. ammette la deroga alle disposizioni ivi richiamate purché in senso più favorevole all’assicurato, e tale è il patto che amplia il termine di pagamento. L’incasso del premio da parte della compagnia, che ne aveva anzi sollecitato il riversamento dall’agente, conferma la contrarietà a buona fede del rifiuto di indennizzo. I restanti motivi sono dichiarati inammissibili o infondati. Il ricorso principale è quindi rigettato e l’incidentale condizionato assorbito, con condanna della ricorrente alle spese; la Corte esclude il reato processuale ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non essendosi ancora consolidato, al momento della proposizione dell’impugnazione, l’orientamento sfavorevole alla compagnia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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