Motivazione avviso accertamento per relationem e richiamo al p.v.c. noto (Cass. civ. Sez. V n. 18501 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo, al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa. Il richiamo, nell’atto, a un atto istruttorio già noto al contribuente integra una motivazione per relationem congrua, perché sottende la condivisione delle conclusioni ivi espresse. Ne discende che il giudice d’appello non può confondere l’obbligo di motivazione dell’avviso con la necessità di comprovarne in giudizio le circostanze. La violazione di legge così prospettata è deducibile in cassazione senza trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione ONLUS un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, emesso ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L’atto contestava la titolarità di redditi d’impresa maggiori del dichiarato, con ripresa a fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso introduttivo della contribuente, che aveva dedotto, tra l’altro, la nullità dell’avviso per motivazione per relationem ad atti non allegati. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, all’esito di consulenza tecnica, riformava la decisione, accogliendo la doglianza di violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e assorbendo ogni altra questione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi, formulata in controricorso sul presupposto che essi mirassero a una rivalutazione dei fatti. L’eccezione è scrutinabile solo unitamente alle singole censure. Il primo motivo, complessivamente considerato, non tende a un non consentito terzo grado di merito, ma fa valere una precisa violazione di legge: il giudice d’appello ha confuso l’obbligo di motivazione dell’avviso con la necessità di comprovarne in giudizio il contenuto.

Sul merito, il Collegio richiama il principio secondo cui l’onere di allegazione posto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto, a tutela del diritto di difesa (viene citata Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020), ossia gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29968 del 19/11/2019).

Nel caso concreto l’avviso di accertamento, come già accertato dal giudice di primo grado, richiamava in modo inequivoco il processo verbale di constatazione con cui era stata contestata la natura mista dell’associazione, avente anche natura commerciale. Il richiamo sottende la dichiarata condivisione delle conclusioni dell’organo verificatore, di cui l’Agenzia ha fatto proprie anche le valutazioni.

Il verbale era noto all’associazione, essendo stato elevato nei suoi confronti e sottoscritto per ricezione dal legale rappresentante. Ad esso era allegato il prospetto di tutte le fatture emesse nell’anno d’imposta, contestate come relative a operazioni di natura commerciale. La motivazione dell’atto impositivo è dunque congrua.

All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento degli altri due, con cui si prospettavano l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il riesame del profilo accolto e di quelli rimasti assorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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