Appello tardivo e sospensione dei termini processuali ex d.l. n. 18/2020 (Cass. civ. Sez. V n. 10152 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, la sospensione si applica anche al termine lungo di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza di primo grado. Ne consegue che il termine semestrale, sospeso dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, va computato escludendo il periodo di sospensione, con la conseguenza che l’appello notificato entro la nuova scadenza è tempestivo. La declaratoria di inammissibilità del gravame definisce e chiude il giudizio, rendendo prive di effetti giuridici le ulteriori considerazioni di merito contenute nella sentenza, che non possono costituire autonoma ratio decidendi.
Il Fatto
Oggetto della controversia sono le pretese azionate mediante una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con cui l’agente della riscossione minacciava l’applicazione della misura per il mancato pagamento dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali richiamate. Il contribuente proponeva opposizione dinanzi al giudice tributario di primo grado.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo la documentazione prodotta insufficiente a provare la rituale notificazione delle cartelle e, inoltre, tardivo l’atto di appello notificato il 14 luglio 2020 rispetto a una sentenza depositata il 12 novembre 2019. Avverso tale pronuncia l’agente della riscossione ricorre per cassazione con due motivi. Il contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il primo motivo, con cui l’agente della riscossione deduce la nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 83 d.l. n. 18/2020 e dell’art. 36 d.l. n. 23/2020. Il termine ultimo per proporre appello cadeva, secondo la ricorrente, al 15 luglio 2020, con conseguente tempestività del gravame notificato il 14 luglio 2020.
Prima di esaminare la seconda censura, la Corte rileva un profilo di ordine logico. La valutazione del giudice di appello sulle notifiche delle cartelle costituisce un esercizio del tutto superfluo, tenuto conto del valore pregiudiziale ed assorbente della ritenuta inammissibilità dell’appello, che — a prescindere dalla sua correttezza — sollevava il giudice dall’onere di ogni ulteriore accertamento di merito.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: la declaratoria di inammissibilità della domanda o del gravame definisce e chiude il giudizio. Le ulteriori considerazioni di merito, provenendo da un giudice già spogliatosi della potestas iudicandi, non possono attingere al rango di autonoma ratio decidendi e sono quindi prive di effetti giuridici. La parte soccombente non ha pertanto onere né interesse a impugnarle, dovendo censurare l’unica vera ragione della decisione, ossia la dichiarazione di inammissibilità (Cass. Sez. L. n. 29529 del 2022; Cass. Sez. I n. 11675 del 2020, che richiama Cass. Sez. Un. n. 24469 del 2013).
Nel merito, il primo motivo è fondato. Il termine lungo di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado, scadeva il 15 luglio 2020, alla luce del combinato disposto degli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020, che hanno previsto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020. L’appello, pacificamente notificato il 14 luglio 2020, era dunque da considerarsi tempestivo.
La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del grado.
Nota della Redazione
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