Pubblicità menzognera “halogen free” e mendacio concorrenziale (Cass. civ. Sez. I n. 21848 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra concorrenza sleale per mendacio, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, cod. civ., la pubblicità menzognera che si sostanzia in affermazioni false circa le qualità essenziali del prodotto e idonee a trarre in inganno i consumatori, sviandoli nel giudizio comparativo e nelle scelte di mercato. L’adozione di una norma pubblicistica che precisi il metodo di determinazione del contenuto di alogeni non vale ad escludere il mendacio concorrenziale, accertabile mediante test di laboratorio, consistente nell’aver rappresentato, nel periodo in cui tale normativa non era vigente, la circostanza non vera dell’essere i prodotti commercializzati “halogen free”. Il mendacio è configurabile nel suo fatto in sé, prescindendo dalla circostanza che l’affermazione falsa integri anche gli estremi della violazione di una distinta e ulteriore norma di legge.
Il Fatto
La società convenuta ha chiesto l’accertamento negativo dell’illiceità della propria condotta commerciale, integrata dalla produzione e commercializzazione di moduli passacavi, in precedenza oggetto di un brevetto europeo scaduto appartenente al gruppo concorrente. Le società attrici in riconvenzionale hanno dedotto concorrenza sleale per imitazione servile e confusoria, appropriazione di pregi, agganciamento, mendacio, concorrenza parassitaria e violazione di norme di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1, 2 e 3, cod. civ..
Il Tribunale di Milano ha accolto l’accertamento negativo quanto all’imitazione e la riconvenzionale limitatamente alla comunicazione di informazioni non veritiere sulla equivalenza funzionale ed economicità dei prodotti. La Corte di appello di Milano ha respinto il gravame della convenuta e ha accolto quello delle concorrenti, limitando l’accertamento negativo al territorio nazionale. Le società del gruppo hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi; la controricorrente ha resistito e ha spiegato ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Sui primi tre motivi, relativi all’imitazione servile, la Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di ragioni autonome: la funzionalità della forma a cerchi concentrici, la diversa colorazione multicolore dei moduli, la presenza sul mercato di prodotti simili e le dimensioni necessitate dai cavi. La sentenza di appello ha escluso il carattere individualizzante del colore nero sulla base di un giudizio di fatto non sindacabile. Poiché la ricorrente non ha aggredito specificamente la ratio fondata sulla forma funzionale, i motivi sono inammissibili.
Anche il quarto motivo, che deduce ultrapetizione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile: la ricorrente non ha indicato gli elementi individuanti il fatto processuale, e la censura è comunque priva di decisività, reggendosi la pronuncia sul dato della funzionalità della forma.
Il quinto e il sesto motivo, in tema di appropriazione di pregi, non colgono il senso della decisione, che ha escluso la prova dell’acquisizione dei meriti altrui da parte della convenuta, valutando l’efficacia dimostrativa dei documenti e non il perimetro della fattispecie.
Il settimo motivo è respinto: la Corte conferma che la responsabilità solidale dell’imprenditore e del terzo non concorrente richiede che quest’ultimo agisca in collegamento con il concorrente, ma esclude che la comunione di interessi comporti una responsabilità oggettiva. Occorre il dolo o la colpa dell’imprenditore, che deve aver concorso scientemente all’atto o avervi prestato consapevole acquiescenza. L’ottavo motivo, sulla concorrenza parassitaria, è inammissibile per difetto di aderenza alla sentenza.
Il nono motivo è accolto. La dicitura “halogen free” apposta sul materiale pubblicitario integra mendacio concorrenziale. L’avvento di una norma tecnica sul metodo di determinazione degli alogeni non esclude il mendacio riferito al periodo anteriore, accertabile con test di laboratorio. Il decimo motivo è inammissibile, non essendo la prescrizione CEI invocata una norma giuridica, e il ricorso incidentale è inammissibile. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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