IMU immobili non accatastati: rendita presunta e decadenza 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 16230 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rendita presunta attribuita ex officio dall’Agenzia del Territorio agli immobili non dichiarati in catasto, ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 225/2010 e dell’art. 19, commi 8, 9 e 10, del d.l. n. 78/2010, produce effetti fiscali dalla sua iscrizione in catasto con decorrenza dal 1° gennaio 2007. L’affissione all’albo pretorio e la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale equivalgono a notifica generalizzata nei confronti dei titolari di diritti reali. In difetto di contestazioni sulla regolarità del procedimento e nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, tale rendita è intangibile ai fini della base imponibile IMU e non necessita di specifica giustificazione nella motivazione dell’avviso di accertamento. In tema di IMU, la decadenza dalla pretesa impositiva per l’anno 2012 va riferita al 31 dicembre 2017, dovendosi applicare il termine di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 con riguardo all’anno in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.

Il Fatto

I contribuenti, comproprietari di cinque immobili censiti in catasto mediante attribuzione di rendite presunte, ricevevano avvisi di accertamento per omessa denuncia dell’IMU relativa agli anni 2012-2016. Impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Toscana confermava la decisione, ritenendo che l’attribuzione della rendita a immobili non censiti non soggiacesse alla disciplina sulla decorrenza della rettifica prevista per gli immobili soggetti a variazione con procedura DOCFA.

I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione dell’onere probatorio a carico dell’ente impositore in ordine all’atto attributivo della rendita e alla sua notifica, e violazione dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, per essere stata erroneamente esclusa la decadenza dall’accertamento relativa al 2012.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che ritiene infondato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, ricavando dall’art. 19 del d.l. n. 78/2010 e dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 225/2010 la disciplina speciale dettata per gli immobili mai dichiarati (i c.d. immobili fantasma). L’attribuzione della rendita presunta segue una procedura che si articola in due fasi, conclusa la prima con la registrazione transitoria in catasto e la notifica mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale.

La Corte chiarisce che l’accesso all’autotutela era stato programmato per semplificare il completamento dell’aggiornamento catastale, consentendo al contribuente di ottenere dall’Agenzia del Territorio la correzione di eventuali errori nell’attribuzione provvisoria, senza adire la giustizia tributaria. Richiamando Cass., Sez. V n. 37332 del 2022 e Cass., Sez. V n. 7275 del 2019, si ribadisce che solo all’Agenzia del Territorio spetta attribuire la rendita presunta, pur valorizzando il ruolo informativo e propulsivo dei Comuni in ambito catastale.

Il procedimento in esame assume carattere di specialità rispetto alla disposizione generale dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992. Quanto all’efficacia degli atti attributivi, l’art. 74 della legge n. 342/2000 è interpretato nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, senza escludere l’applicabilità della rendita al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Cass., Sez. V n. 18056 del 2016, Cass., Sez. V n. 5553 del 2024).

Ne discende che, in difetto di contestazioni sulla regolarità del procedimento e nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, la rendita attribuita ex officio agli immobili non dichiarati è intangibile ai fini della determinazione della base imponibile IMU e non abbisogna di alcuna specifica giustificazione nella motivazione dell’avviso di accertamento, in coerenza con l’orientamento sulla sufficienza motivazionale (Cass., Sez. V n. 2929 del 2024).

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte osserva che l’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006 ha soppresso dall’anno 2007 l’obbligo dichiarativo ai fini ICI, con effettiva decorrenza dall’1 gennaio 2009. Per l’IMU, l’obbligo è stato ripristinato dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201/2011 per gli immobili posseduti a partire dall’1 gennaio 2012, con dichiarazione dovuta entro il 30 novembre 2012. Il termine del 30 giugno dell’anno successivo è stato introdotto solo con l’art. 10, comma 4, del d.l. n. 35/2013, con decorrenza dal 9 aprile 2013, e non poteva applicarsi al 2012.

Pertanto, per l’anno 2012 la decadenza è venuta a scadenza il 31 dicembre 2017, mentre l’avviso di accertamento è stato notificato solo il 10 agosto 2018, risultando nullo. La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso per l’IMU relativa al 2012. Le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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